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Sentenza

Sentenza n. 13920/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del verbale di seduta riservata del 16.1.2026, con cui la commissione giudicatrice ha proceduto alla riformulazione della graduatoria finale di aggiudicazione dell’appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la progettazione esecutiva ed i lavori di copertura della discarica, la realizzazione dell’impianto di emungimento e trattamento percolato, e della captazione del biogas, presso la discarica di Malagrotta, nel Comune di Roma (CUP: G81J22000750006 - CIG: 9929395BF5); del verbale di seduta pubblica del 23.3.2026, nel quale la commissione giudicatrice ha reso noti gli esiti della precedente seduta riservata del 16.1.2026 e la nuova graduatoria finale, in esito alla quale si è collocato al 1° posto il RTI capeggiato da ENI Rewind S.p.A. con le mandanti Simam S.p.A., Greenthesis S.p.A., Semataf s.r.l. e C.I.S.A. S.p.A., mentre al 2° posto si è collocato il RTI capeggiato da Nico s.r.l. con le mandanti Ireos S.p.A. ed Ecologica S.p.A. e, infine, al 3° posto si è collocato il RTI composto dalle società ricorrenti; di tutti i verbali di gara e, in particolare, dei verbali delle sedute riservate del 4 e dell'8.3.2024, delle sedute pubbliche del 21.3.2024 e dell’8.4.2024, e ciò nella parte in cui la commissione giudicatrice non ha disposto l'esclusione del RTI aggiudicatario o, comunque, ha attribuito allo stesso raggruppamento temporaneo il massimo punteggio per il criterio "C" di valutazione dell'offerta tecnica; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione della gara: atti impugnati con ricorso principale integrato da motivi aggiunti depositati il 5.6.2026.

Giustizia amministrativa202605050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbali del 16 gennaio 2026 e del 23 marzo 2026 e ulteriori atti di riformulazione della graduatoria e di aggiudicazione dell’appalto integrato per interventi presso la discarica di Malagrotta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, terze classificate nella riformulata graduatoria, hanno contestato gli atti con cui la commissione, in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6068/2025, ha rideterminato i punteggi e la graduatoria di una gara per appalto integrato, aggiudicata originariamente a un diverso RTI. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.a., dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, oltre a sviamento, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento e violazione del vincolo conformativo, sostenendo che l’amministrazione non avesse integralmente eseguito il giudicato: in particolare, avrebbe mantenuto in gara il RTI Nico nonostante l’accoglimento del motivo relativo alla mancata sottoscrizione digitale dell’offerta da parte di tutti i componenti del raggruppamento e avrebbe ricalcolato solo parzialmente i punteggi. Il secondo e il quarto motivo, dedotti anche con motivi aggiunti, contestavano l’ammissione del RTI ENI alla valutazione dell’offerta economica, sostenendo che esso non avesse indicato il ribasso richiesto né risposto alla richiesta di chiarimenti. Le ricorrenti lamentavano che la commissione avesse ricostruito d’ufficio il ribasso e attribuito al RTI ENI punteggi economici diversi, senza adeguata motivazione e istruttoria, in violazione della lex specialis, della par condicio e della trasparenza. Il terzo e il quinto motivo censuravano l’attribuzione al RTI ENI del punteggio massimo per il criterio C, relativo all’attuazione del protocollo di legalità e alle certificazioni di qualità, nonché la riduzione da 12 a 2 punti del punteggio attribuito al RTI ricorrente per il medesimo criterio. Le ricorrenti deducevano applicazione non uniforme della lex specialis, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento e violazione del giudicato, sostenendo che i requisiti e le certificazioni avrebbero dovuto essere verificati per tutti i componenti dei raggruppamenti secondo il criterio on/off. Le amministrazioni resistenti e il RTI controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che le medesime questioni erano già state dedotte, con domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, nel giudizio di ottemperanza pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti. Il verbale del 16 gennaio 2026 e gli atti conseguenti erano stati adottati espressamente per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6068/2025 e le censure proposte davanti al TAR coincidevano sostanzialmente con quelle già formulate dalle ricorrenti nel giudizio di ottemperanza pendente dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, nel quale era stata chiesta anche la declaratoria di nullità degli stessi atti per violazione o elusione del giudicato. Il giudice ha ritenuto necessaria la pregiudizialità del giudizio di ottemperanza, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di nullità avrebbe costituito un fatto impeditivo o estintivo della pronuncia sulla domanda autonoma di annullamento. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza, in ragione dei suoi ampi poteri cognitori e di merito, è competente a stabilire se e in quale misura l’amministrazione abbia adempiuto all’obbligo conformativo derivante dalla sentenza, anche verificando l’esatta ottemperanza e non soltanto l’inerzia dell’amministrazione. La concentrazione delle questioni successive al giudicato davanti al giudice dell’ottemperanza non opera necessariamente per ogni provvedimento successivo, ma si impone nella fattispecie concreta, essendo stata proposta davanti al giudice dell’ottemperanza una domanda di nullità relativa ai medesimi atti e fondata sulle medesime doglianze. Il TAR ha inoltre richiamato l’estensione del divieto di ne bis in idem al giudizio di ottemperanza, che presenta anche profili cognitori e può condurre alla formazione progressiva del giudicato. Le spese sono state compensate in ragione della pendenza del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    tutte le questioni relative all’ottemperanza

    Il giudice dell’ottemperanza può dichiarare nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato e conoscere delle questioni relative alla sua attuazione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dalle ricorrenti per ottenere nel giudizio di ottemperanza la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 70 c.p.a.

    È richiamato quale base per la riunione, davanti al giudice dell’ottemperanza, di giudizi pendenti nel medesimo grado e aventi ad oggetto una pretesa sostanzialmente unitaria.

  • art. 112 c.p.a.

    È stato dedotto dalle ricorrenti quale parametro del vincolo conformativo, ma la decisione ha ritenuto che la verifica della sua osservanza spettasse al giudice dell’ottemperanza.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalle ricorrenti in relazione alla richiesta di chiarimenti sulle offerte economiche; il TAR non ha esaminato nel merito la censura per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato dalle ricorrenti con riferimento all’effetto escludente della mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dei componenti del raggruppamento; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 25, 44 e 71 d.lgs. 36/2023

    Individuano il quadro normativo della procedura aperta telematica per l’appalto integrato, ma non sono stati applicati dal TAR, che ha definito la controversia in rito.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adotta un provvedimento in dichiarata esecuzione di una sentenza amministrativa e il ricorrente contesta che l’atto violi o eluda il giudicato, la verifica della corretta attuazione del dictum spetta al giudice dell’ottemperanza competente sulla sentenza.
  • Se davanti al giudice dell’ottemperanza è già stata proposta, con riferimento ai medesimi atti, una domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e davanti a un giudice di grado diverso è stata proposta un’azione autonoma di annullamento fondata sulle stesse doglianze, la domanda di annullamento è inammissibile per necessaria pregiudizialità del giudizio di ottemperanza.
  • Il giudizio di ottemperanza non è una mera azione esecutiva: i poteri cognitori e di merito del giudice consentono di verificare anche l’inesatta o incompleta ottemperanza, oltre alla totale inottemperanza, e di accertare se l’utilità spettante al privato sia stata effettivamente conseguita.
  • Il divieto di ne bis in idem si applica anche al giudizio di ottemperanza, poiché esso può comportare valutazioni cognitorie e determinazioni integrative del comando giudiziale, dando luogo a un giudicato a formazione progressiva.
  • Il principio di concentrazione delle questioni successive al giudicato davanti al giudice dell’ottemperanza non implica che ogni atto successivo sia automaticamente sottratto al giudizio di cognizione; tuttavia, quando le stesse parti hanno già devoluto al giudice dell’ottemperanza la domanda di nullità degli atti e le relative censure, la cognizione deve concentrarsi in quel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAppelloGiudizio di ottemperanza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoSopravvenuta carenza di interesseAbuso del diritto e del processo

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