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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21996 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo di aver rispettato i termini e la procedura speciale prevista dal D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, richiamata dall'art. 20 del processo tributario, per i ricorsi relativi a ruoli formati dai centri di servizio. In particolare, riteneva che il ricorso potesse essere depositato secondo il termine dilatorio speciale previsto da tale disciplina, anziché entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 22 del processo tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, al momento dell'instaurazione della controversia nel 2005, i centri di servizio erano ormai stati soppressi e la procedura speciale non era più applicabile ai nuovi ricorsi, restando rilevante soltanto per quelli presentati prima del 25 aprile 2001. Pertanto, il contribuente avrebbe dovuto depositare il ricorso entro trenta giorni dalla proposizione. Poiché il ricorso era stato presentato il 5 gennaio 2005 ma depositato soltanto l'11 luglio 2005, il termine era ampiamente scaduto e il ricorso originario è stato correttamente dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10

    I ricorsi contro i ruoli formati dai centri di servizio dovevano essere preventivamente spediti al centro competente e successivamente spediti o depositati presso la segreteria del giudice tributario, in un periodo compreso tra sei mesi e due anni dall'invio al centro.

    La procedura speciale e il relativo termine dilatorio erano collegati all'effettiva esistenza e operatività dei centri di servizio. Dopo la loro soppressione, la disciplina è rimasta applicabile soltanto ai ricorsi già presentati prima del 25 aprile 2001.

  • Art. 20 del processo tributario

    Richiama il particolare sistema previsto per i ricorsi contro i ruoli formati dai centri di servizio.

    Il rinvio alla procedura speciale non consente di applicarla indefinitamente a controversie instaurate dopo la soppressione dei centri di servizio.

  • Art. 22 del processo tributario

    Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria provinciale entro trenta giorni dalla proposizione.

    Per i ricorsi instaurati dopo il superamento della procedura dei centri di servizio si applica il termine ordinario di trenta giorni. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 107 del 2001

    Entrato in vigore il 25 aprile 2001, ha determinato la soppressione della rete dei centri di servizio.

    La soppressione ha reso non più attuale la funzione della procedura speciale prevista dal D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, salvo per i ricorsi già presentati prima dell'entrata in vigore.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001

    Ha disposto la cessazione dell'attività residua dei centri di servizio tra il 31 dicembre 2001 e il 31 dicembre 2002.

    Conferma il definitivo superamento operativo dei centri di servizio e della relativa procedura speciale per le controversie instaurate successivamente.

Massime di principio

  • Una procedura processuale speciale collegata a un determinato organismo amministrativo non può essere applicata automaticamente a controversie instaurate dopo la soppressione di quell'organismo.
  • Per stabilire quale termine processuale si applichi occorre verificare la data di instaurazione del giudizio e non soltanto la data di formazione del ruolo o dell'atto amministrativo.
  • Quando la disciplina speciale è ormai superata, si applica il termine ordinario previsto dalla disciplina processuale generale, salvo una specifica disposizione transitoria.
  • Il deposito tardivo del ricorso tributario comporta l'inammissibilità, anche se il ricorso è stato spedito o predisposto tempestivamente.
  • La presenza di un ruolo originariamente formato da un centro di servizio non è sufficiente, da sola, a rendere applicabile la procedura speciale se il ricorso è stato presentato dopo la data limite individuata dalla normativa.

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