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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33837/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due contestazioni mosse al lavoratore: una per violazione del codice di abbigliamento e una per asserita carente esecuzione di un'opera lirica. A seguito delle contestazioni furono adottati provvedimenti con cui venne irrogata una sanzione disciplinare e, in relazione alla contestazione artistico-professionale, fu dichiarata la decadenza dal diritto di precedenza nelle future assunzioni a tempo determinato previste dal contratto collettivo. Il lavoratore impugnò tali atti sostenendo che la contestazione artistico-professionale non poteva produrre effetti definitivi senza la procedura di verifica prevista dalla disciplina collettiva, che il miglioramento professionale era stato positivamente riscontrato, che non vi erano state ulteriori contestazioni nei mesi successivi e che, comunque, dopo il triennio di rapporti stagionali aveva maturato stabilmente il diritto di precedenza. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, violazione degli accordi collettivi e dei canoni ermeneutici contrattuali, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori, contestando sia la lettura della procedura relativa alla contestazione artistico-professionale sia l'interpretazione della clausola sul diritto di precedenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la sentenza d'appello non si era discostata dal giudizio di primo grado e perché, dopo la riforma del 2012, non sono più deducibili vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha inoltre giudicato inammissibile la prima doglianza nella parte in cui introduceva questioni non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente riportate nel ricorso, richiamando il divieto di nova in cassazione e il principio di autosufficienza. Nel merito, ha comunque ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del CCNL e del criterio applicativo B, la contestazione artistico-professionale impedisce il sorgere o comunque determina il venir meno del diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali, che non è acquisito in via definitiva per il solo decorso del triennio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto nel suo complesso, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge, qui invocata per denunciare l'erronea interpretazione degli accordi collettivi e delle norme codicistiche sull'ermeneutica contrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369 c.c.

    Sono richiamati come canoni di interpretazione del contratto collettivo, ma la Corte ritiene che la lettura data dalla sentenza impugnata sia coerente con il dato letterale e la ratio della clausola sul diritto di precedenza.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    È evocato dal ricorrente come parametro di garanzia del diritto di difesa nelle contestazioni, ma la Corte non accoglie la censura perché introduce questioni non trattate e non autosufficientemente dedotte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono dichiarate inammissibili in presenza di doppia conforme, salvo specifica deduzione del diverso percorso fattuale dei due giudici di merito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La Corte richiama il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, oltre il quale il vizio motivazionale non è scrutinabile in cassazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione integra nullità della sentenza; al di fuori di tali ipotesi il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. resta limitato all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1, comma 4, CCNL applicato al rapporto

    Il dipendente stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine dalla stagione successiva al triennio, purché non abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari; la contestazione impedisce il consolidarsi del diritto.

  • Appendice 5 del CCNL

    È richiamata dalla parte ricorrente come disciplina della procedura di verifica del miglioramento professionale, ma la Corte d'appello e la Cassazione escludono che essa condizioni la perdita del diritto di precedenza nel rapporto a termine.

  • art. 9, comma 5, L. n. 498/1992

    È richiamato dalla Corte territoriale come disciplina riferita a una fattispecie diversa, quella dei rapporti a tempo indeterminato, e ritenuta incompatibile con il contratto a tempo determinato stagionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o di profili giuridici già ricompresi nel dibattito fattuale svolto in precedenza; in difetto opera l'inammissibilità per novità della censura.
  • La denuncia del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono più consentite doglianze di mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello, al fine di dimostrare che i due percorsi decisori sono diversi.
  • L'interpretazione di una clausola collettiva va compiuta secondo il dato letterale e la ratio complessiva della disciplina: se la norma prevede il diritto di precedenza 'purché' il lavoratore non abbia dato luogo a contestazioni, la contestazione professionale o disciplinare impedisce il sorgere o la conservazione di tale diritto.
  • Quando un criterio applicativo successivo chiarisce che il diritto di precedenza viene meno in presenza di contestazioni professionali o disciplinari, esso conferma che il diritto non si consolida in modo definitivo per il solo decorso del triennio di prestazioni stagionali.
  • La deduzione di violazioni del diritto di difesa o di carenze procedimentali richiede che la questione sia stata già ritualmente introdotta e che il ricorso per cassazione riporti in modo autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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