Cassazione Penale, Sentenza n. 10759/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione. Denunciavano (1) un travisamento della prova fattuale: la riserva di presentare la ricusazione sarebbe stata formulata in udienza dall'avv. Manfreda e risultava dalla fonoregistrazione e dalla relativa trascrizione, benché non riportata nel verbale riassuntivo; (2) un vizio di violazione di legge: l'art. 38 c.p.p. dovrebbe essere interpretato nel senso che il difensore senza procura speciale può formulare in udienza la ricusazione e regolarizzarla poi con successiva procura speciale; in subordine si sosteneva che gli avv. Pesce e Massa avrebbero avuto procura speciale dalla società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la riserva rilevata nella fonoregistrazione non potesse essere attribuita alla società Megale Hellas s.r.l., che era difesa da altri avvocati (Pesce e Massa), e che la dichiarazione di ricusazione sia atto personalissimo riservato alla parte o al suo procuratore speciale. Ha escluso la sufficienza di un mandato difensionale generico e ha affermato che l'interpretazione che ammetterebbe una regolarizzazione successiva della procura è contraria alla lettera e alla giurisprudenza: il difensore privo di mandato specifico non può validamente proporre la ricusazione in udienza. Inoltre ha ritenuto che neppure gli avv. Pesce e Massa fossero muniti di procura speciale idonea a comprendere l'atto di ricusazione. Perciò la dichiarazione non è stata considerata tempestiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e ad una somma da versare alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38 c.p.p. (comma 4)
La Corte interpreta il comma nel senso che la legittimazione a proporre la ricusazione spetta alla parte o a un procuratore speciale: il difensore senza mandato specifico non può validamente proporre la ricusazione in udienza e non può poi regolarizzare ex post la carenza di potere.
art. 99 c.p.p.
Richiamato per distinguere gli atti che il difensore può compiere senza procura speciale (atti funzionali alla rappresentanza tecnica) dagli atti personalissimi (come la ricusazione) che richiedono procura speciale o mandato specifico.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 18 del 05/10/1994 - Battaggia; Sez. 5, n. 6441 del 07/11/2002 - Selimaj; Sez. 5, n. 37468 del 03/07/2014 - Santonastaso; Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014)
Sottolineano il principio secondo cui la ricusazione è atto personalissimo e possono proporla i difensori solo se muniti di espresso mandato o procura speciale; la mera funzione difensiva generica non è sufficiente.
Massime di principio
- La ricusazione è un atto personalissimo: può essere proposto solo dalla parte interessata o da un suo procuratore speciale espresso; un mandato difensivo generico non basta.
- La tempestività della ricusazione richiede che la dichiarazione sia formulata prima della conclusione dell'udienza in cui la causa di ricusazione è sorta; la riserva deve essere riconducibile alla parte o al suo procuratore speciale.
- La fonoregistrazione o la trascrizione può prevalere sul verbale riassuntivo ai fini probatori, ma non conferisce legittimazione a chi non abbia il potere di agire per la parte.
- Non è ammessa, secondo questa interpretazione della Corte, una regolarizzazione ex post della procura speciale quando la ricusazione sia stata formulata in udienza da un difensore privo di mandato specifico.
- Se si teme la necessità di proporre ricusazioni che possano sorgere in udienza, è prudente conferire anticipatamente una procura speciale o un mandato specifico che comprenda espressamente anche le cause di ricusazione eventualmente insorgenti.
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