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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10082 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, deducendo anzitutto la nullità della decisione per motivazione apparente o radicalmente insufficiente. La CTR aveva accolto l’appello della società contro l’accertamento induttivo di maggiori ricavi ai fini IVA e IRAP per l’anno 2004, ma si era limitata ad affermare in modo laconico che l’appello doveva essere accolto, senza esporre le critiche alla decisione di primo grado, gli elementi valutati e il percorso logico seguito. Con il secondo motivo l’Agenzia aveva inoltre lamentato che la CTR, escludendo la correttezza del metodo di ricostruzione dei ricavi, non avesse rideterminato essa stessa l’importo dei ricavi accertabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR per violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 Cost. e dalle norme processuali tributarie. La sentenza è stata cassata limitatamente alla parte relativa alla ripresa a tassazione dei maggiori ricavi e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, affinché rivaluti la controversia fornendo una motivazione adeguata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La questione relativa alla deducibilità degli ammortamenti del marchio non è stata rimessa in discussione, non essendo stata impugnata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma posta a fondamento dell’accertamento induttivo con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito maggiori ricavi della società.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 103

    La CTR aveva ritenuto deducibili gli ammortamenti del marchio acquistato dalla società mediante scrittura privata autenticata e regolarmente registrato; tale statuizione non è stata impugnata in cassazione.

  • Costituzione, art. 111

    Impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato. La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di controllarne correttezza e razionalità.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Prevede l’obbligo della motivazione della sentenza; una motivazione meramente apparente, assertiva o priva dell’indicazione delle ragioni decisorie determina la nullità della pronuncia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4

    Rendono applicabili nel processo tributario i principi relativi al contenuto e alla motivazione delle sentenze. Il giudice tributario deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, comma 3, e Codice di procedura civile, artt. 112 e 277

    Richiamati dall’Agenzia per sostenere che, una volta esclusa la ricostruzione dell’Ufficio, la CTR avrebbe dovuto decidere nel merito e rideterminare eventualmente i ricavi. La questione è stata dichiarata assorbita.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria non può limitarsi ad affermare che una tesi è fondata: deve indicare le contestazioni esaminate, le prove considerate e il percorso logico che conduce alla decisione.
  • La motivazione è apparente quando contiene soltanto una conclusione assertiva o una generica adesione alle argomentazioni di una parte, senza spiegare perché tali argomentazioni prevalgano.
  • La cassazione per difetto di motivazione normalmente comporta il rinvio al giudice di merito, che deve riesaminare la controversia e fornire una motivazione completa; non implica automaticamente la vittoria definitiva della parte che aveva ottenuto la decisione cassata.
  • Quando il giudice di merito esclude il metodo dell’Amministrazione per la ricostruzione dei ricavi, deve esaminare concretamente gli elementi disponibili e, se necessario, rideterminare l’imponibile, anziché arrestarsi a una censura generica.
  • Le statuizioni non specificamente impugnate in cassazione restano fuori dal giudizio di legittimità e possono diventare definitive, come avvenuto per la deducibilità dell’ammortamento del marchio.

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