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Sentenza

Sentenza n. 11805/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1730/2024, depositata e resa pubblica il 13.02.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 32491/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202603209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1730/2024, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito complessivo di 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza eccepire l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull’inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non aveva eseguito la sentenza né allegato alcun adempimento o giustificazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando l’accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato, previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza territoriale del giudice dell’ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora è stata respinta allo stato, senza precluderne una futura richiesta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito di ritenere attuale l’inottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso l’utilità concreta riconosciuta dal titolo giudiziale e negata dall’amministrazione mediante un comportamento omissivo.
  • L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • Difficoltà di ordine pubblico, opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o ragioni economico-finanziarie non giustificano il mancato adempimento del giudicato.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione del titolo definitivo, non contestata né giustificata dall’amministrazione, integra inottemperanza e legittima l’ordine giudiziale di esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta dell’interessato, salva la verifica di un eventuale adempimento tardivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per la sua applicazione, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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