Cassazione Penale, Sentenza n. 18064/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva assolto gli imputati dal reato, contestando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente applicato i principi di legittimità secondo cui le bottiglie molotov sono equiparate ad armi da guerra e che non avesse valutato compiutamente il materiale probatorio (annotazione del 23/12/2015, verbale di sequestro e rilievi tecnici con frammenti e tracce di combustione, e video immagini sul cellulare indicanti l'esplosione/l'accensione di molotov) a sostegno della qualificazione degli ordigni come micidiali e idonei a costituire armi da guerra
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur confermando il principio di diritto che le bottiglie molotov possono essere equiparate ad armi da guerra, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello si fondasse su un accertamento di fatto valido e non illogico: l'esiguo quantitativo complessivo di benzina (poco più di un litro suddiviso in cinque bottiglie) e le caratteristiche del luogo d'uso avevano portato il giudice del rinvio a concludere che non fosse possibile affermare con certezza la riconducibilità degli ordigni alla categoria delle armi da guerra. La valutazione concreta della offensività e dell'idoneità degli oggetti è rimessa all'accertamento di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti di legge
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Articolo richiamato in relazione al concorso di persone nel reato contestato; la qualificazione imputata era quella di concorso nella fabbricazione di ordigni
art. 1 L. 895/1967
Norma richiamata in relazione alla disciplina delle armi da guerra e dei relativi divieti; la questione era se i manufatti realizzati potessero rientrare nella categoria delle armi vietate
Giurisprudenza di legittimità (selezione citata nella sentenza)
Sez. 2, n. 1622 del 12/12/2012; Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009; Sez. 1, n. 17218 del 22/02/2001; Sez. 1, n. 6534 del 05/04/1991; Sez. 1, n. 1311 del 16/10/1990
I precedenti consolidati considerano le bottiglie molotov congegni micidiali e, in astratto, assimilabili ad armi da guerra per la capacità di propagazione delle fiamme; tuttavia la loro qualificazione concreta richiede valutazione del grado effettivo di micidialità e dell'idoneità offensiva nel caso concreto
Massime di principio
- La qualificazione delle bottiglie molotov come armi da guerra è principio consolidato, ma non è automatica: occorre valutare la concreta capacità offensiva dell'ordigno nel caso specifico
- La morfologia e gli elementi materiali (bottiglia, liquido infiammabile, stoppino) sono rilevanti ma non decisivi da soli; il giudice deve valutare anche quantità di liquido, integrità dell'ordigno, efficacia dello stoppino e contesto d'uso
- L'accertamento di fatto compiuto in sede di merito (Tribunale o Corte d'appello) sulla idoneità dell'ordigno è rimesso alla valutazione del giudice e la Cassazione interviene solo se vi sono vizi logico-giuridici evidenti
- Prove come frammenti di vetro, tracce di combustione e video possono rafforzare la tesi accusatoria, ma spetta al giudice valutare la loro idoneità a dimostrare la micidialità e l'idoneità offensiva degli ordigni
- In procedimento di impugnazione per cassazione il ricorso relativo a valutazioni puramente probatorie o di fatto è difficilmente accoglibile se la motivazione del giudice di merito è coerente e non contraddittoria
- Per sostenere efficacemente in giudizio la qualificazione di un ordigno come arma da guerra, l'accusa dovrebbe puntare su elementi obiettivi che dimostrino la capacità dell'ordigno di produrre effetti distruttivi rilevanti (es. quantità significativa di combustibile, prova dello stoppino funzionante, prova della capacità di propagazione delle fiamme nel luogo d'uso)
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