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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46780/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione (art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Il ricorrente censurava: 1) il riconoscimento della recidiva reiterata nonostante, per pregresse condanne, fosse stata applicata la continuazione in sede esecutiva; 2) la configurazione del reato ex art. 75, comma 2 (sia quanto all'elemento oggettivo sia soggettivo), dato che gli incontri con il pregiudicato addebitato erano sporadici ed estemporanei; 3) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p.; 4) il mancato riconoscimento, in appello, delle pene sostitutive per pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.), invocando l'impossibilità di esercitare le prerogative processuali in secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di merito. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sul riconoscimento della recidiva reiterata (richiamando pronunce di legittimità che escludono incompatibilità tra continuazione e recidiva), ha valutato adeguatamente il compendio probatorio sul carattere 'abituale' delle frequentazioni con il pregiudicato (più controlli in poco più di un mese, modalità e ripetizione degli incontri) e ha escluso la necessità di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. perché gli atti erano sufficientemente chiari. Quanto alle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., la Corte ha ricordato che il ricorrente non ne aveva chiesto la concessione in appello e che, pertanto, non può dolersene in cassazione; inoltre ha richiamato il nuovo art. 598-bis c.p.p. che esclude l'applicazione d'ufficio in via generale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    Il delitto contestato punisce la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone con precedenti: la fattispecie richiede un'abitualità o serialità di contatti (plurimi e stabili) e non si estende a incontri meramente sporadici o occasionali, salvo che la serie dei comportamenti dimostri la soglia di abitualità.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ammessa solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti: cioè se i dati probatori sono incerti e l'atto richiesto sia decisivo per eliminare l'incertezza.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Riconosce al giudice di appello la possibilità di applicare, anche d'ufficio, un trattamento sanzionatorio mitigato; tuttavia si tratta di un'eccezione al principio devolutivo e il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in cassazione se l'imputato non ha formulato una specifica richiesta in appello.

  • Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018 (Pettenon)

    Principio di diritto: non sussiste incompatibilità tra continuazione e recidiva; la continuazione è una "fictio iuris" per temperare il trattamento sanzionatorio e non impedisce, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione della recidiva.

  • Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    Principio secondo cui l'imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione d'ufficio di benefici (es. sospensione condizionale o altre misure) se non ne ha chiesto la concessione durante il giudizio di merito; il potere-dovere del giudice d'appello è eccezionale e correlato a valutazioni di merito.

  • d.lgs. n. 150/2022 (introduzione art. 20-bis c.p.) e d.lgs. n. 31/2024 (introduzione art. 598-bis c.p.p.)

    Il d.lgs. 150/2022 ha introdotto la disciplina delle pene sostitutive per brevi pene detentive (art. 20-bis c.p.); il successivo d.lgs. 31/2024 ha modificato la procedura d'appello (art. 598-bis c.p.p.), escludendo in via generale la possibilità di concedere d'ufficio tali benefici secondo la disciplina previgente.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata può essere applicata anche quando in sede esecutiva sia stata riconosciuta la continuazione: la continuazione non impedisce automaticamente il riconoscimento della recidiva se sussistono i presupposti normativi della seconda.
  • Per la configurabilità del reato ex art. 75 d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare una "abitualità" o serialità di contatti con pregiudicati; più controlli o incontri ravvicinati nel tempo e con modalità ripetute possono integrare tale requisito anche se ogni singolo incontro sembra occasionale.
  • La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è uno strumento straordinario: va chiesta e motivata solo se i fatti acquisiti sono incerti e l'atto richiesto è potenzialmente decisivo per rimuovere l'incertezza.
  • In appello l'imputato che intende ottenere benefici sanzionatori (es. pene sostitutive per pene brevi) deve formulare espressa richiesta; l'assenza di tale richiesta limita la possibilità di impugnare in Cassazione il mancato esercizio d'ufficio del potere da parte del giudice di secondo grado.
  • Prima di contestare in sede di legittimità la mancata concessione d'ufficio di benefici, verificare la normativa temporale applicabile (novelle successive possono vietare o limitare l'applicazione d'ufficio) e predisporre richieste specifiche nel grado di merito.

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