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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07259/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona che, camminando di sera su un marciapiede in corrispondenza di un incrocio del centro abitato, sarebbe inciampata in una sconnessione dell’asfalto riportando danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello, su gravame dell’ente convenuto, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa risarcitoria, ritenendo che il sinistro fosse riconducibile al caso fortuito ex art. 2051 c.c., in ragione della visibilità o prevedibilità dell’ostacolo e della conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha articolato cinque motivi: ha contestato, in sintesi, che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la deduzione in primo grado di circostanze relative alla presenza di alberi che avrebbero oscurato l’illuminazione; ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla manutenzione della strada, alla formazione della sconnessione per radici e alla presenza di alberi; ha dedotto la violazione delle norme processuali sulla fase di trattazione e sul thema decidendum; ha censurato la ritenuta condotta anomala della vittima e l’applicazione dell’art. 2051 c.c.; ha infine denunciato la violazione delle norme sull’onere della prova e sulla prova testimoniale, contestando la valutazione di inattendibilità della teste escussa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo non autosufficiente e non specifico, in particolare per mancata indicazione e riproduzione degli atti e documenti richiamati, e che, nella sostanza, le censure mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia può essere esclusa dal caso fortuito; la decisione impugnata aveva ritenuto che la condotta della vittima e la visibilità/prevedibilità dell’ostacolo integrassero un fattore idoneo a interrompere il nesso causale.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale; non consente però di trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Nella formulazione vigente consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo, non già di insufficienza o contraddittorietà della motivazione né una nuova lettura delle prove.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata; la mancanza di reale censura integra un "non motivo" e comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, riportandone il contenuto essenziale e la collocazione nel fascicolo, per consentirne il controllo da parte della Corte.

  • art. 183 c.p.c.

    Le deduzioni e le richieste istruttorie nella fase di trattazione devono essere tempestivamente e specificamente introdotte; tuttavia, in cassazione la censura deve essere autosufficiente e puntualmente documentata.

  • art. 244 c.p.c.

    La valutazione dell’attendibilità del testimone rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non apparente.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere probatorio deve essere specificamente sviluppata; non può ridursi a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e realmente critica rispetto alla motivazione impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti o delle prove integra un motivo inammissibile.
  • Ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più proponibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La deduzione di violazioni processuali o di errori nella valutazione della prova richiede la puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti, con riproduzione del loro contenuto essenziale e indicazione della loro collocazione processuale.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente intelligibile e non apparente.
  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il fortuito può essere integrato anche dalla condotta della vittima quando questa sia idonea, secondo l’accertamento di merito, a interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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