Ordinanza n. 389/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del verbale dell’incontro del G.L.O. di verifica finale del P.E.I. e proposta di assegnazione delle risorse di sostegno in favore dell’alunno minore -OMISSIS-, svoltosi in data 25.06.2024, limitatamente alla mancata valutazione e al mancato accoglimento delle proposte di aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione formulate dai ricorrenti, atto conosciuto dai ricorrenti in data 26.06.2024; del P.E.I. redatto nell’interesse dell’alunno minore -OMISSIS- per l’a.s. 2023/2024, limitatamente alla Sezione 5 in relazione alla verifica conclusiva degli esiti compiuta in data 20.05.2024, alla Sezione 7 in relazione alla verifica conclusiva degli esiti compiuta in data 25.06.2024 e alla Sezione in relazione alla verifica conclusiva degli esiti compiuta in data 25.06.2024, atti conosciuti in data 26.06.2024; di ogni ulteriore atto amministrativo presupposto, conseguente ovvero comunque connesso alla verifica finale del 25.06.2024 ad oggi non noto; di ogni ulteriore provvedimento amministrativo presupposto, conseguente ovvero comunque connesso alla verifica finale del 25.06.2024 ad oggi non noto, nonchè per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dello studente minore -OMISSIS- a fruire per l’a.s. 2024/2025 di una programmazione educativa individualizzata contenente la dettagliata indicazione degli elementi progettuali e di osservazione sistematica previsti dall’art. 8, terzo comma del Decreto interministeriale 182/2020, integrata con le indicazioni già formulate per iscritto dalla famiglia con proposta del 24.06.2024 e coordinata con gli interventi educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici e per la conseguente condanna della Istituzione scolastica convenuta ad elaborare per l’a.s. 2024/2025 una programmazione educativa individualizzata contenente la dettagliata indicazione degli elementi progettuali e di osservazione sistematica previsti dall’art. 8, terzo comma del Decreto interministeriale 182/2020, integrata con le indicazioni già formulate per iscritto dalla famiglia con proposta del 24.06.2024 e coordinata con gli interventi educativi e abilitativi/riabilitativi comprensivi ad orientamento ABA programmati ed eseguiti negli ambienti di vita extra-scolastici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale del GLO di verifica finale del PEI e proposta di assegnazione delle risorse di sostegno, nonché parti del PEI relative alle verifiche conclusive degli esiti
Esito
La controversia
I genitori del minore hanno impugnato il verbale dell'incontro del GLO del 25 giugno 2024 e le pertinenti sezioni del PEI per l'anno scolastico 2023/2024, contestando la mancata valutazione e il mancato accoglimento delle proposte familiari di aggiornamento delle condizioni di contesto e della progettazione educativa. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto del minore a fruire, per l'anno scolastico 2024/2025, di una programmazione educativa individualizzata contenente gli elementi progettuali e di osservazione sistematica previsti dall'art. 8, comma 3, del decreto interministeriale n. 182/2020, integrata con le indicazioni formulate dalla famiglia e coordinata con gli interventi educativi e abilitativi o riabilitativi extrascolastici ad orientamento ABA, nonché la condanna dell'istituzione scolastica alla relativa elaborazione. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare in relazione alle nuove determinazioni che il GLO si apprestava ad assumere il 25 ottobre 2024. L'ordinanza non decide i motivi di legittimità nel merito, ma rileva la necessità di verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione di fatto e gli atti sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori. I ricorrenti devono dichiarare motivatamente, con memoria da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione nel merito e, in caso positivo, aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni resistenti devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia dei ricorrenti sull'onere di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle parti e dei soggetti citati in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di chiarimenti e documenti necessari alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sull'istruttoria processuale per disporre gli adempimenti istruttori a carico delle parti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte, previamente invitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina applicabile all'ordinanza e agli adempimenti processuali.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione giudiziale del comportamento processuale e dell'inerzia della parte rispetto agli incombenti richiesti.
art. 8, comma 3, decreto interministeriale n. 182/2020
Indicato dai ricorrenti quale fonte degli elementi progettuali e di osservazione sistematica che dovrebbero essere dettagliatamente contenuti nella programmazione educativa individualizzata.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per giustificare l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale disciplina nazionale per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo abbia necessità di verificare l'attuale interesse alla decisione e l'evoluzione della situazione controversa, può disporre incombenti istruttori imponendo al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse e alle amministrazioni di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti rilevanti.
- L'inerzia della parte, previamente invitata con ordinanza istruttoria o comunicazione giudiziale a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione e condurre all'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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