Sentenza del 05/12/2019 n. 31771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2008, emesso per omessa fatturazione di operazioni imponibili. In particolare, l'Amministrazione contestava alla società la mancata fatturazione del compenso, pari al 13% degli sconti e dei premi praticati, trattenuto per l'attività svolta come centrale di acquisti. La CTR Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione della CTP di Milano che aveva annullato l'avviso.
La decisione
La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma successivamente vi ha rinunciato ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei ruoli prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016, e di aver effettuato i relativi versamenti. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo.
La rinuncia validamente manifestata dal ricorrente determina l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che la Corte debba esaminare nel merito i motivi di ricorso.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016
La contribuente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei ruoli e di aver effettuato i versamenti richiesti; tale adesione ha costituito il presupposto della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia a un ricorso per cassazione comporta normalmente l'estinzione del processo e impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle questioni di merito.
- L'adesione a una definizione agevolata o a una procedura di regolarizzazione può rendere non più necessario proseguire il contenzioso, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge e siano effettuati i pagamenti dovuti.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di accoglimento delle ragioni del contribuente: in assenza di una decisione sul merito, resta ferma la situazione processuale determinata dalla sentenza impugnata.
- Le spese possono essere compensate quando l'estinzione deriva da una definizione complessiva della controversia o quando, valutato l'esito del giudizio, il giudice ritiene equo che ciascuna parte sostenga le proprie spese.
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