Sentenza del 09/11/2016 n. 1968 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Obbligo generico di preventivo contraddittorio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento dovesse essere preceduto da un contraddittorio preventivo obbligatorio, inteso come garanzia generale applicabile a ogni procedimento tributario. La contestazione riguardava, in particolare, i tributi non armonizzati e l’asserita invalidità dell’atto emesso senza preventiva interlocuzione con il contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, per i tributi non armonizzati, non esiste nell’ordinamento tributario nazionale un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Tale obbligo sussiste soltanto quando una specifica disposizione normativa lo prevede, secondo condizioni, modalità ed effetti propri della singola fattispecie. Pertanto, in assenza di una norma speciale applicabile, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina di per sé l’illegittimità dell’accertamento.
Norme richiamate
Normativa tributaria nazionale sui tributi non armonizzati
Non sussiste nella normativa tributaria nazionale alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l'obbligo del contradditorio endoprocedimentale.
Non è previsto un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati; l’obbligo può derivare solo da specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati, l’assenza di un contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento.
- Occorre verificare se una norma speciale imponga il contraddittorio per quella specifica procedura, individuandone condizioni, modalità e conseguenze.
- Il contribuente che eccepisce la violazione del contraddittorio deve indicare la specifica disposizione normativa che lo rendeva obbligatorio nel caso concreto.
- Non è sufficiente richiamare in astratto i principi di partecipazione o difesa per ottenere l’invalidità dell’atto impositivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22729 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22730 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22736 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22737 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22744 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22752 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →