Cassazione Penale, Sentenza n. 39121/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il detenuto ha proposto reclamo avverso il diniego, opposto dalla direzione dell'istituto penitenziario, alla possibilità di utilizzare/acquistare un frigorifero o una borsa frigo rigida per la conservazione di cibi freschi/congelati; lamentava la violazione degli artt. 35 e 69 ord. pen. e dell'art. 666 cod. proc. pen., sostenendo che lo schema procedimentale adottato dal magistrato (decidere de plano ex art. 35 ord. pen.) fosse errato e che la borsa frigo ammessa non fosse idonea a garantire la conservazione degli alimenti soprattutto nel periodo estivo
La decisione
la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del magistrato di sorveglianza di qualificare il reclamo come generico e di decidere de plano ex art. 35 ord. pen., perché non era stata dimostrata la lesione di un diritto soggettivo: la limitazione contestata incide solo sulle modalità di esercizio del diritto (conservazione degli alimenti) e rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione penitenziaria; la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui, nel regime 41-bis, il diniego di utilizzare il frigorifero della sezione o borse rigide è legittimo e non lede il diritto alla sana alimentazione, atteso che sono ammesse borse termiche con tavolette refrigeranti idonee alla conservazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 35 ord. pen. (L. 354/1975)
consente al magistrato di sorveglianza, quando il reclamo sia generico e non configuri la violazione di un diritto soggettivo, di decidere de plano e di qualificare il reclamo come non ammissibile; lo strumento è corretto se manca un diritto soggettivo leso
art. 41-bis ord. pen.
norma del regime penitenziario differenziato
in situazioni di regime speciale la disciplina organizzativa può limitare l'accesso a strumenti comuni (es. frigorifero di sezione) per esigenze di ordine e sicurezza, senza ledere il diritto alla sana alimentazione se sono previste misure alternative adeguate (es. borse termiche con tavolette refrigeranti)
art. 69 ord. pen.
richiamato dal ricorrente come norma applicabile al procedimento di reclamo, ma la Corte non ha ravvisato violazione di prescrizioni procedurali o sostanziali riconducibili a questa norma, atteso che non è stata dimostrata la violazione di un diritto soggettivo
art. 666 cod. proc. pen.
citato dal ricorrente come possibile riferimento procedurale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la segnalazione perché la questione sostanziale si risolveva nella mancanza di lesione di un diritto soggettivo e nella legittimità delle scelte organizzative
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza deve preliminarmente verificare se il reclamo denuncia la lesione di un diritto soggettivo: in assenza di ciò il reclamo può essere qualificato come generico e deciso de plano ex art. 35 ord. pen.
- Le scelte organizzative dell'amministrazione penitenziaria (in particolare in regime 41-bis) relative a misure di ordine e sicurezza sono sindacabili solo se si dimostra che hanno in re ipsa leso un diritto soggettivo fondamentale (es. al vitto o alla salute); limitazioni sulle modalità di esercizio di un diritto non costituiscono di per sé lesione
- Chi impugna deve fornire elementi fattuali concreti che dimostrino l'inidoneità delle misure alternative organizzative (es. borse termiche con tavolette) a garantire la conservazione degli alimenti; mere affermazioni generiche sono insufficienti
- I precedenti giurisprudenziali sono orientati a privilegiare le esigenze di ordine e disciplina interne se le amministrative soluzioni alternative garantiscono comunque il diritto alla sana alimentazione
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne per spese processuali e sanzioni a carico del ricorrente; valutare la fondatezza e l'onerosità delle impugnazioni prima di proporre ricorsi contro decisioni amministrative penitenziarie
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