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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32824/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un'azienda ospedaliera aveva proposto opposizione a un atto di precetto notificatole da una società di factoring, davanti al Tribunale di Catania. Il Tribunale si era dichiarato incompetente per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Palermo in base all'elezione di domicilio effettuata dalla creditrice nel precetto. L'azienda ha quindi chiesto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sostenendo che, essendo soggetta al regime della tesoreria unica, l'esecuzione forzata sarebbe stata possibile solo presso il proprio istituto tesoriere, con conseguente competenza necessaria del Tribunale di Catania e inefficacia dell'elezione di domicilio a Palermo. La resistente ha resistito chiedendo il rigetto. La Corte ha esaminato anche un'eccezione sulla notificazione del controricorso, ritenendo sufficiente il deposito in cancelleria nel procedimento di regolamento di competenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo sull'opposizione. Ha ritenuto infondata la premessa della ricorrente secondo cui, per gli enti pubblici diversi dagli enti locali, l'esecuzione forzata sarebbe limitata esclusivamente al pignoramento presso l'istituto tesoriere. Richiamando l'art. 1-bis della L. n. 720/1984 e distinguendo il caso degli enti locali ex art. 159 TUEL, la Corte ha affermato che per le aziende ospedaliere non esiste un divieto generale di espropriazione di beni diversi dalle disponibilità sul conto di tesoreria; pertanto era efficace l'elezione di domicilio contenuta nel precetto e corretta l'individuazione della competenza del Tribunale di Palermo. La ricorrente è stata condannata alle spese del regolamento e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    è il mezzo con cui è stato proposto il regolamento di competenza avverso l'ordinanza declinatoria di competenza

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    nel procedimento per regolamento di competenza le difese del resistente non richiedono notificazione ma possono essere depositate in cancelleria

  • art. 27 c.p.c.

    concorre, insieme all'art. 480, comma 3, c.p.c., a disciplinare l'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione preventiva all'esecuzione

  • art. 480, comma 3, c.p.c.

    la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore intimante nel precetto radica la competenza per territorio del giudice dell'opposizione, salvo irregolarità della dichiarazione; in mancanza, l'opposizione va proposta davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto

  • art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720

    per gli enti soggetti a tesoreria unica i pignoramenti delle somme affluite nelle contabilità speciali devono eseguirsi presso il tesoriere o cassiere, ma ciò non comporta per gli enti pubblici diversi dagli enti locali un divieto generale di esecuzione su beni diversi

  • art. 159 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    viene richiamato come disciplina speciale degli enti locali, per i quali opera un divieto assoluto di esecuzione forzata in forme diverse dal pignoramento di crediti presso il tesoriere

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione preventiva all'esecuzione, l'elezione di domicilio del creditore intimante nel precetto può radicare la competenza territoriale del giudice dell'opposizione, purché la dichiarazione sia effettuata in un comune compreso nella circoscrizione di un ufficio giudiziario potenzialmente competente per l'esecuzione.
  • L'eventuale irregolarità dell'elezione di domicilio nel precetto incide solo sulla sua efficacia ai fini della competenza del giudice dell'opposizione, non sulla validità dell'intero precetto né sulla sua efficacia quale luogo di notificazione dell'opposizione.
  • Per gli enti pubblici assoggettati alla tesoreria unica, la regola del pignoramento presso il tesoriere riguarda le somme confluite nelle contabilità speciali e non implica, per gli enti diversi dagli enti locali, l'impignorabilità generale di tutti gli altri beni o crediti.
  • La specialità della disciplina esecutiva degli enti locali non è estensibile in via analogica ad altre categorie di enti pubblici, come le aziende ospedaliere, in assenza di una specifica disposizione derogatoria.
  • Nel regolamento di competenza, le difese del resistente possono essere depositate in cancelleria senza necessità di notificazione alle controparti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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