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Sentenza

Sentenza n. 2176/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1030/2024, depositata e resa pubblica il 16.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6140/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 20.05.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.11.2025.

Giustizia amministrativa202506715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva riconosciuto tre annualità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1030/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro annui, per tre annualità già maturate, pari a complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni e tale termine era decorso senza che il Ministero avesse eseguito il giudicato. Il Ministero si è costituito solo formalmente. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e imponga di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia civile. Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'assenza di esecuzione, il Collegio ha ordinato al Ministero di assegnare al ricorrente la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo nominale complessivo riconosciuto dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi 60 giorni dall'insediamento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Sono state poste a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, la restituzione del contributo unificato e la distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni rende procedibile l'azione esecutiva e consente di azionare l'ottemperanza in presenza dell'inerzia amministrativa.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per incentivare l'Amministrazione all'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e recante un obbligo di prestazione a carico di una pubblica amministrazione può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, il quale può ordinare all'Amministrazione di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudicato.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che il giudicato sia formato, che la pronuncia sia stata notificata in forma esecutiva e che sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, anche attribuendogli la facoltà di delega, per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione inerte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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