Cassazione Penale, Sentenza n. 3310/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Belluno (10/11/2021) che, in sede di patteggiamento ex art.444 c.p.p., aveva applicato alla ricorrente la pena di 1000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art.590 c.p. Il Procuratore Generale ha dedotto l'inosservanza/erronea applicazione dell'art.590 c.p., perché la norma prevede quale pena pecuniaria alternativa la multa e non l'ammenda, e ha chiesto l'annullamento della sentenza
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato (ammissibile ex art.448 co.2bis c.p.p.), ha rilevato che la pena applicata (1000 euro di ammenda) è illegale in quanto l'art.590 c.p. prevede la multa da 500 a 2000 euro quale pena pecuniaria alternativa; ha ritenuto insufficiente qualificare come errore materiale la scritta "C 1000" nel verbale; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Belluno per il prosieguo
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: permette l'applicazione della pena concordata dalle parti ma richiede che la pena omologata sia conforme alla legge; il giudice deve verificare la legalità della pena proposta
art. 448 co. 2bis cod. proc. pen.
Consente al Procuratore Generale di proporre ricorso per cassazione quando è investita l'illegalità della pena applicata con il giudizio abbreviato o con il patteggiamento; rende ammissibile il controllo della legittimità della pena
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella vicenda per la rassegna delle conclusioni scritte del Procuratore Generale dinanzi alla Corte
art. 590 cod. pen.
La norma contestata prevede come pena pecuniaria alternativa la multa nel range indicato; la Corte ha interpretato che non è ammissibile applicare l'ammenda al posto della multa prevista dalla norma
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice deve controllare la conformità legale della pena richiesta: non può omologare una pena che la norma non prevede
- La distinzione tra "multa" e "ammenda" è sostanziale: occorre verificare espressamente quale tipologia di sanzione pecuniaria la norma incriminatrice prevede
- Un'indicazione generica dell'importo nel verbale (es. "C 1000") non basta automaticamente a considerarla un mero errore materiale: serve verifica della natura sostanziale della pena applicata
- Il Procuratore Generale può impugnare l'illegalità della pena ai sensi dell'art.448 co.2bis c.p.p.; se il ricorso è fondato la Corte può annullare la pronuncia e disporre il prosieguo del procedimento
- Se una pena applicata è illegale per vizio di qualificazione (ammenda vs multa), l'atto va corretto o la sentenza annullata: la tutela della legalità della pena è di ordine pubblico
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