Cassazione Penale, Ordinanza n. 22959/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La corte di appello ha confermato la condanna emessa dal tribunale per detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: ha sostenuto che la pena sarebbe stata determinata facendo esclusivo riferimento al numero delle dosi sequestrate, costituite da 24 ovuli contenenti due diversi tipi di droghe pesanti, senza adeguata considerazione di ulteriori elementi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e non confrontantesi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse motivato in modo esaustivo valorizzando la diversa tipologia delle sostanze detenute, la loro pronta immissione sul mercato e i precedenti specifici dell'imputato; ha quindi considerato giustificato il minimo scostamento dal minimo edittale, comunque ricompreso nei valori medi della cornice sanzionatoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per il reato contestato, relativo alla detenzione di stupefacenti di lieve entità; la sentenza di merito è stata confermata
art. 133 c.p.
criterio di commisurazione della pena; il giudice di merito può enunciare anche sinteticamente la valutazione dei criteri ivi indicati
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito, purché la scelta sia sorretta dall'indicazione, anche sintetica, di uno o più criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è ammesso solo quando la decisione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico; non è sufficiente una diversa valutazione del peso dei singoli elementi considerati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico una doglianza già esaminata e confutata dai giudici di merito, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- Ai fini della commisurazione della pena per il reato di detenzione di stupefacenti, possono essere valorizzati la qualità e la varietà delle sostanze detenute, la loro destinazione alla commercializzazione e i precedenti specifici dell'imputato.
Come è indicizzato
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