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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39104/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che, riuniti due procedimenti per evasione (art. 385 c.p.), aveva rideterminato la pena in dieci mesi di reclusione. Il ricorrente chiedeva preliminarmente la correzione di un errore materiale (mancata indicazione del numero RGNR 10340/2016 in sentenza) e deduceva: a) nullità dell'avviso di conclusione indagini nel procedimento RGNR 10340/2016 per omessa indicazione del difensore di fiducia (l'avviso del 27/09/2016 indicava il difensore d'ufficio nonostante la nomina del difensore di fiducia il 30/06/2016; una correzione fu redatta il 09/11/2016 ma notificata solo al difensore il 23/11/2018, escludendo la notifica al Previte e quindi la piena efficacia dei diritti di cui all'art. 415-bis c.p.p.); b) vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto che tale richiesta fosse stata formulata solo in uno dei due procedimenti riuniti mentre, secondo il ricorrente, era stata depositata in entrambi (documenti di cancelleria allegati). Il Pubblico Ministero chiese la correzione dell'errore materiale e l'annullamento limitato alla sanzione sostitutiva, dichiarando per il resto il ricorso inammissibile.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo (nullità per omessa indicazione del difensore) è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto che la prima notifica all'indagato sia stata efficace e che, ove configurabile, la nullità sarebbe stata relativa o intermedia e avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: dall'esame degli atti è risultato che la richiesta di pena sostitutiva era stata effettivamente proposta in entrambi i procedimenti riuniti; la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva per mancata adeguata motivazione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto. Per il resto la pronuncia di responsabilità e la determinazione della pena restano irrevocabili. La correzione dell'errore materiale segnalato non è stata effettuata per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato (evasione); i due procedimenti riuniti erano entrambi per questo reato e la sentenza d'appello ha rideterminato la pena in relazione a essi.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini e le facoltà dell'indagato. La Corte ha ritenuto che l'effettiva prima notifica all'indagato esclude il pregiudizio derivante da una successiva mancata rinnovata notifica della correzione, e che la relativa nullità, sebbene ipotizzabile, sarebbe stata relativa/intermedia e soggetta a tempestiva eccezione.

  • Orientamenti giurisprudenziali citati (Sez. 5 n. 34515/2014; Sez. 5 n. 44825/2014; Sez. 2 n. 46763/2018; Sez. 6 n. 2382/2017)

    Giurisprudenza richiamata sul carattere relativo o intermedio della nullità connessa a irregolarità degli avvisi di cui all'art. 415-bis e sulla necessità di eccepire tempestivamente tali vizi; conferma altresì la possibilità per la Corte di cassazione di esaminare gli atti quando è dedotto un error in procedendo.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del difensore di fiducia nell'avviso di conclusione indagini non comporta automaticamente la nullità assoluta: la nullità può essere relativa o intermedia e richiede valutazione del pregiudizio e della tempestività dell'eccezione.
  • Se l'avviso ai sensi dell'art. 415-bis è stato correttamente notificato all'indagato in una prima versione, la successiva mancata rinotifica della sola correzione al medesimo indagato non determina di per sé la lesione inescusabile del diritto di difesa, soprattutto se il difensore è stato raggiunto dalla notifica.
  • Le eccezioni relative a difetti formali dell'avviso di conclusione delle indagini devono essere sollevate tempestivamente (di norma quando per la prima volta si accerta la costituzione delle parti o prima della deliberazione della sentenza di primo grado) altrimenti si rischia l'irricevibilità per tardività.
  • Quando più procedimenti sono riuniti, le richieste difensive (es. applicazione di pena sostitutiva) devono risultare dagli atti di ciascun registro: l'omessa considerazione di una richiesta presente negli atti dei procedimenti riuniti può determinare l'annullamento parziale per vizio di motivazione e il rinvio per nuovo esame.
  • La Corte di cassazione, se è dedotto un errore di procedimento, può esaminare anche i fatti mediante accesso diretto agli atti processuali per verificare la fondatezza dell'eccezione.
  • La correzione di errori materiali in sentenza può essere disposta su istanza, ma non sempre viene attuata se è venuto meno l'interesse alla correzione; tuttavia l'errore materiale che ha inciso sulla valutazione di richieste difensive può giustificare l'annullamento parziale con rinvio.

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