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Sentenza

Sentenza n. 1016/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 175/2024 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 2533/2023 R.G..

Giustizia amministrativa202501028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il Ministero ha eseguito la pronuncia, effettuando il pagamento dovuto successivamente alla proposizione dell'azione di ottemperanza. La ricorrente ha quindi dichiarato la piena soddisfazione del proprio interesse e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato in ragione dell'intervenuta esecuzione della sentenza posta in ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente l'interesse azionato; l'intervenuta esecuzione della pronuncia rende quindi non necessaria un'ulteriore decisione sull'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, quando l'interesse del ricorrente risulta pienamente soddisfatto.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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