Sentenza n. 15616/2026 - Roma, Sezione 5T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il ricorrente, con memoria depositata il 7 luglio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha compensato le spese, rilevando che le amministrazioni intimate si erano costituite con una memoria di mera forma.
Atto impugnato: deliberazione del Plenum del CSM del 10 maggio 2023 di rigetto della richiesta di autorizzazione a incontri con studenti nell’ambito del programma “Adotta uno scrittore”, ad Agrigento e Torino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il magistrato ha impugnato la deliberazione del CSM che aveva negato l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico extragiudiziario consistente in incontri con studenti dedicati al dialogo sulle proprie esperienze, anche letterarie, nell’ambito del programma “Adotta uno scrittore”. Il ricorso chiedeva l’annullamento della deliberazione e l’accertamento del diritto. Il testo non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
La disposizione è richiamata nel testo, ma la sentenza non ne esplicita un’applicazione o un’interpretazione decisiva.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2026 il dott. Calogero Commandatore e vista l’istanza ex art. 13-quater disp. att. c.p.a. depositata dal difensore della parte ricorrente;
La disposizione è menzionata in relazione a un’istanza della parte, senza che il testo esponga una statuizione o un’interpretazione sul suo contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
La norma è applicata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, quale presupposto per ordinare l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- La dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente comporta l’improcedibilità del ricorso.
- Le spese possono essere compensate quando la parte resistente si sia costituita con una memoria di mera forma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →