Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10999/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta di convocazione per gli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 22 T.U.I.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso volto all’accertamento dell’obbligo della Prefettura e del Ministero dell’Interno di provvedere sulla richiesta di convocazione finalizzata agli adempimenti necessari al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22 T.U.I. Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma ha adottato, in data 7 aprile 2026, un provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata in favore della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione, nel corso del giudizio, del provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia sull’obbligo dell’Amministrazione di provvedere rispetto alla precedente inerzia. Il giudizio è stato quindi definito in rito ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22 T.U.I.

    La domanda riguardava la convocazione della ricorrente per gli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi di tale disposizione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È stato richiamato insieme all’art. 35 c.p.a. per la definizione in rito del giudizio sul silenzio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso concernente l’istanza sulla quale si assumeva l’inerzia, viene meno l’interesse alla pronuncia sull’obbligo di provvedere e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso costituiscono provvedimenti espressi incompatibili con la prosecuzione di un giudizio diretto esclusivamente ad accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.