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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08691/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da numerosi medici, laureati e iscritti a scuole di specializzazione, i quali hanno dedotto di non avere ricevuto alcuna remunerazione durante la frequenza dei corsi, nonostante le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Secondo gli attori, l'Italia avrebbe dato attuazione solo tardiva e parziale a tali direttive con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, con conseguente diritto al risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale di Roma ha rigettato le domande per prescrizione; la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto. In cassazione un primo gruppo di ricorrenti ha dedotto, con i primi due motivi, violazione dell'art. 101, comma 2, Cost. e erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima dell'integrale recepimento della direttiva e che comunque il recepimento non fosse avvenuto nel 1999; con il terzo motivo ha censurato l'esclusione della legittimazione passiva dei ministeri; con il quarto motivo ha contestato il mancato esame della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con il quinto motivo ha lamentato la mancata compensazione delle spese. Un secondo gruppo di ricorrenti ha proposto un unico motivo contro la stessa individuazione del dies a quo della prescrizione e ha chiesto, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., i motivi che contestavano la decorrenza della prescrizione, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, art. 11. Ha escluso che vi fosse incertezza sul momento di decorrenza, osservando che l'inadempimento statale era chiaro e che l'orientamento è conforme anche alla giurisprudenza UE richiamata. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il quarto motivo è stato rigettato perché l'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando la domanda principale sia stata proposta ma poi rigettata per prescrizione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una valutazione discrezionale sulle spese. Quanto al secondo ricorso, anch'esso è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla prescrizione e la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la questione era già ritenuta priva di incertezza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, Cost.

    La censura richiamava il principio del contraddittorio; la Corte non ne ha tratto alcuna violazione, ritenendo assorbente e corretta la soluzione sulla prescrizione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la questione è già risolta da orientamento consolidato della Corte.

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    Hanno introdotto un quadro comunitario per la formazione specializzata dei medici, poi modificato dalla direttiva 82/76/CEE.

  • direttiva 82/76/CEE

    Ha previsto che la formazione professionale dei medici specialisti fosse oggetto di adeguata remunerazione e ha fissato il termine di recepimento al 31 dicembre 1982.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È indicato come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie.

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    La Corte lo considera il riferimento normativo dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto al risarcimento.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando esista una domanda principale di risarcimento poi rigettata per prescrizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare ai precedenti di legittimità senza ripetere integralmente la motivazione.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Utilizzato ai fini della liquidazione delle spese con aumento nei limiti previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di una direttiva comunitaria si prescrive nel termine ordinario decorrente dal momento in cui l'inadempimento statale e il contenuto del diritto sono conoscibili in modo chiaro e non dubbio, non già dal pieno e indefinito completamento del recepimento.
  • Quando la questione sulla decorrenza della prescrizione è già coperta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il motivo che la ripropone è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa non è utilizzabile in sostituzione dell'azione risarcitoria quando quest'ultima sia stata proposta ed esclusa per prescrizione o decadenza.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è superflua quando la questione interpretativa dell'Unione risulti già priva di incertezza alla luce della giurisprudenza consolidata.
  • Le censure sulle spese di lite che contestano il solo esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiObbligazioniProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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