Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/12/2018 n. 2811 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - deducibilità di costi - presupposto - inerenza allargata - è tale. Inerenza di costo - finalizzazione alla produzione di utili - è tale. Inerenza - onere della prova - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio aveva determinato un reddito d'impresa di 4.810 euro, un valore della produzione netta di 6.609 euro e un volume d'affari di 36.989 euro. La contestazione riguardava principalmente il disconoscimento di costi relativi all'immobile di via P. S. B. n. 33, utilizzato sia come sede della società sia come domicilio fiscale del legale rappresentante. La società sosteneva l'erroneità della sentenza di primo grado, ma non aveva adeguatamente individuato e documentato quali spese fossero riferibili all'attività d'impresa, né aveva provato la certezza, l'inerenza e la congruità dei costi dedotti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato non accoglibile l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ufficio, ma ha respinto l'appello nel merito, confermando la sentenza di primo grado e quindi la legittimità dell'accertamento. Il Collegio ha ribadito che un costo è deducibile solo se ne sono dimostrate l'esistenza certa, l'inerenza all'attività d'impresa e, ove contestata, la congruità. La semplice contabilizzazione del costo o la sua generica riferibilità alla società non sono sufficienti. Le spese di gestione dell'immobile potevano essere dedotte soltanto per la quota effettivamente riferibile alla società e previa adeguata prova documentale. Le spese processuali di entrambi i gradi, pari complessivamente a 2.000 euro, sono state poste a carico della società contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Norma indicata dall'Ufficio quale base dell'accertamento parziale del reddito d'impresa.

  • Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972

    Norma indicata quale base dell'accertamento relativo all'imposta sul valore aggiunto e al volume d'affari.

  • Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina l'appello nel processo tributario. L'eccezione di inammissibilità formulata dall'Ufficio è stata respinta, perché domanda e fatti risultavano comunque comprensibili.

  • Art. 61, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973

    I contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture o in contrasto con le loro risultanze.

    La norma limita la possibilità del contribuente di dimostrare successivamente fatti incompatibili con la contabilità o non risultanti dalle scritture contabili.

  • Principio generale di inerenza dei costi nel reddito d'impresa

    La deducibilità del costo deve essere ritenuta inerente se viene dimostrata la potenziale utilità che si può ricavare dall'attività futura.

    Il costo non deve necessariamente essere collegato a uno specifico ricavo già realizzato; è sufficiente un collegamento ampio e oggettivo con l'attività d'impresa, anche futura, ragionevolmente o potenzialmente produttiva di utili. Tuttavia, il contribuente deve provare l'inerenza, la certezza e, se necessario, la congruità del costo.

  • Cassazione, sentenze n. 1709/2007 e n. 11078/2008

    La mera contabilizzazione di una spesa non dimostra l'inerenza: l'imputabilità del costo deve essere collegata a fatti concretamente riferibili all'attività del soggetto che lo deduce.

Massime di principio

  • Un costo d'impresa può essere deducibile anche senza un collegamento diretto con uno specifico ricavo, purché sia oggettivamente correlato all'attività economica, anche futura, e potenzialmente idoneo a produrre utili.
  • L'onere di provare certezza, inerenza e, quando contestata, congruità del costo grava sul contribuente che intende dedurlo.
  • La registrazione contabile e la disponibilità della fattura non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l'inerenza della spesa.
  • Quando un bene o un immobile è utilizzato sia per fini aziendali sia personali, sono deducibili soltanto i costi riferibili alla quota effettivamente destinata all'impresa, purché tale quota sia documentata e determinabile.
  • Le spese promiscue richiedono una precisa separazione tra utilizzo aziendale e personale, supportata da documenti, criteri di ripartizione ragionevoli e registrazioni coerenti.
  • Le circostanze non risultanti dalla contabilità o in contrasto con essa possono essere difficili o impossibili da provare successivamente, soprattutto per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
  • In caso di contestazione fiscale, è opportuno conservare contratti, fatture, pagamenti tracciabili, relazioni sull'utilizzo del bene e ogni elemento idoneo a dimostrare il collegamento concreto tra spesa e attività d'impresa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.