Sentenza del 07/12/2018 n. 2811 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - deducibilità di costi - presupposto - inerenza allargata - è tale. Inerenza di costo - finalizzazione alla produzione di utili - è tale. Inerenza - onere della prova - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio aveva determinato un reddito d'impresa di 4.810 euro, un valore della produzione netta di 6.609 euro e un volume d'affari di 36.989 euro. La contestazione riguardava principalmente il disconoscimento di costi relativi all'immobile di via P. S. B. n. 33, utilizzato sia come sede della società sia come domicilio fiscale del legale rappresentante. La società sosteneva l'erroneità della sentenza di primo grado, ma non aveva adeguatamente individuato e documentato quali spese fossero riferibili all'attività d'impresa, né aveva provato la certezza, l'inerenza e la congruità dei costi dedotti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato non accoglibile l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ufficio, ma ha respinto l'appello nel merito, confermando la sentenza di primo grado e quindi la legittimità dell'accertamento. Il Collegio ha ribadito che un costo è deducibile solo se ne sono dimostrate l'esistenza certa, l'inerenza all'attività d'impresa e, ove contestata, la congruità. La semplice contabilizzazione del costo o la sua generica riferibilità alla società non sono sufficienti. Le spese di gestione dell'immobile potevano essere dedotte soltanto per la quota effettivamente riferibile alla società e previa adeguata prova documentale. Le spese processuali di entrambi i gradi, pari complessivamente a 2.000 euro, sono state poste a carico della società contribuente.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Norma indicata dall'Ufficio quale base dell'accertamento parziale del reddito d'impresa.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Norma indicata quale base dell'accertamento relativo all'imposta sul valore aggiunto e al volume d'affari.
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina l'appello nel processo tributario. L'eccezione di inammissibilità formulata dall'Ufficio è stata respinta, perché domanda e fatti risultavano comunque comprensibili.
Art. 61, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
I contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture o in contrasto con le loro risultanze.
La norma limita la possibilità del contribuente di dimostrare successivamente fatti incompatibili con la contabilità o non risultanti dalle scritture contabili.
Principio generale di inerenza dei costi nel reddito d'impresa
La deducibilità del costo deve essere ritenuta inerente se viene dimostrata la potenziale utilità che si può ricavare dall'attività futura.
Il costo non deve necessariamente essere collegato a uno specifico ricavo già realizzato; è sufficiente un collegamento ampio e oggettivo con l'attività d'impresa, anche futura, ragionevolmente o potenzialmente produttiva di utili. Tuttavia, il contribuente deve provare l'inerenza, la certezza e, se necessario, la congruità del costo.
Cassazione, sentenze n. 1709/2007 e n. 11078/2008
La mera contabilizzazione di una spesa non dimostra l'inerenza: l'imputabilità del costo deve essere collegata a fatti concretamente riferibili all'attività del soggetto che lo deduce.
Massime di principio
- Un costo d'impresa può essere deducibile anche senza un collegamento diretto con uno specifico ricavo, purché sia oggettivamente correlato all'attività economica, anche futura, e potenzialmente idoneo a produrre utili.
- L'onere di provare certezza, inerenza e, quando contestata, congruità del costo grava sul contribuente che intende dedurlo.
- La registrazione contabile e la disponibilità della fattura non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l'inerenza della spesa.
- Quando un bene o un immobile è utilizzato sia per fini aziendali sia personali, sono deducibili soltanto i costi riferibili alla quota effettivamente destinata all'impresa, purché tale quota sia documentata e determinabile.
- Le spese promiscue richiedono una precisa separazione tra utilizzo aziendale e personale, supportata da documenti, criteri di ripartizione ragionevoli e registrazioni coerenti.
- Le circostanze non risultanti dalla contabilità o in contrasto con essa possono essere difficili o impossibili da provare successivamente, soprattutto per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
- In caso di contestazione fiscale, è opportuno conservare contratti, fatture, pagamenti tracciabili, relazioni sull'utilizzo del bene e ogni elemento idoneo a dimostrare il collegamento concreto tra spesa e attività d'impresa.
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