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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34987/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa agricola)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di assistenza stipulato per la tenuta delle scritture, la predisposizione e l’invio di domande di ammissione a benefici comunitari e il controllo della regolarità formale dei dati inseriti nel sistema informatico. Nell’ambito di domande per premi alla macellazione e per il premio supplementare per l’etichettatura, si verificò un’anomalia nei dati trasmessi da un consorzio di produttori che aveva comunicato un codice fiscale errato. La società agricola sostenne che il centro di assistenza, pur avendo ricevuto segnalazioni di Avepa e pur avendo accesso al sistema informatico con le anomalie, non aveva compiuto in tempo utile le attività necessarie per correggere l’errore e ottenere i premi, chiedendo il risarcimento pari al beneficio non percepito. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta e accolta la domanda di accertamento negativo proposta dal centro; in appello, invece, la decisione fu riformata con accertamento dell’inadempimento contrattuale del centro di assistenza e condanna al pagamento di euro 77.198,44. Con il ricorso per cassazione il centro di assistenza dedusse: 1) violazione della disciplina di settore e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che l’errore era imputabile al consorzio e che la sentenza resa in altro giudizio non poteva produrre effetti nei suoi confronti; 2) violazione di norme sostanziali e processuali, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d’appello avesse male interpretato le prove e non avesse considerato le segnalazioni inviate alla mandante e ad Avepa; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando la quantificazione del danno e assumendo che mancassero allegazioni specifiche sui capi di bestiame e sulle fasce di età per i quali il premio sarebbe spettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell’art. 2909 c.c., osservando che la Corte d’appello non aveva fondato la decisione sull’efficacia del giudicato formatosi nell’altro processo, ma sull’autonoma valutazione del rapporto contrattuale e delle risultanze istruttorie. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante trattata nei gradi di merito e non adeguatamente autosufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.lgs. 165/1999

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina del supporto alla presentazione delle domande e dell’abilitazione all’inserimento dei dati nel sistema informatico.

  • art. 29 d.m. 27 novembre 2001

    Richiamato dalla ricorrente come norma di settore per contestare la propria responsabilità nella gestione delle domande e dei dati.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha escluso la sua violazione, perché il giudicato formatosi in altro giudizio tra soggetti diversi non è stato posto a fondamento decisivo della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta solo apparentemente di violazione di legge, ma in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché mascherava un dissenso sulla valutazione delle prove, non un vero errore di percezione del quadro probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere di allegazione e prova sul danno e sui presupposti del premio; la Corte ha però rilevato che la questione era nuova in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare asserite violazioni di legge, ma la Corte ha osservato che le censure miravano in realtà al riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha chiarito che il vizio richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non una critica alla valutazione dell’attendibilità delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 404 c.p.c.

    Menzi onato in relazione all’opposizione di terzo proposta nel giudizio di primo grado, poi dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: la doglianza è inammissibile se mira solo a ottenere una ricostruzione alternativa del merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non basta contestare la maggiore o minore attendibilità delle prove o il convincimento raggiunto dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2909 c.c. non sussiste se il giudice di merito non ha attribuito efficacia decisiva al giudicato formato tra altri soggetti, ma ha deciso sulla base di un autonomo accertamento del rapporto controverso.
  • Nel giudizio di legittimità non possono proporsi questioni nuove che comportino accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; chi le introduce deve anche dimostrare, con autosufficienza, di averle già dedotte in precedenza.
  • La censura fondata sugli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia un effettivo uso di prove inesistenti, legali o vietate, mentre è inammissibile quando si limita a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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