Sentenza n. 3455/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del provvedimento 26 giugno 2024, rep. n. QI/1620/2024, prot. n. QI/131754/2024, con il quale la Direzione Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio di Roma Capitale ha rigettato l’istanza di condono prot. 0/547652 sot.0 del 9 dicembre 2004 per la sanatoria di un ampliamento di 60 metri quadri di un edificio avente destinazione residenziale; - di ogni altro atto presupposto, preordinato o comunque connesso, ancorché sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla sanatoria di un ampliamento residenziale di 200 metri cubi, pari a 60 metri quadrati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con il quale Roma Capitale ha respinto l'istanza di condono edilizio, ritenendo superati i limiti volumetrici previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale Lazio n. 12/2004. Con il primo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, eccesso e sviamento di potere, nonché violazione della normativa sul condono, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata la lett. b) della medesima disposizione, relativa alle opere abusive di nuova costruzione e recante il limite di 300 metri cubi per singola domanda e di 600 metri cubi per la costruzione complessiva; secondo la ricorrente, la volumetria complessiva dell'edificio era pari a 572 metri cubi e quindi rientrava nei limiti della fattispecie invocata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e omessa valutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, lamentando in particolare che l'amministrazione non avesse spiegato la mancata applicazione della lett. b) dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2004.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alle censure procedimentali e motivazionali, ha rilevato che la ricorrente non aveva indicato quali specifiche osservazioni fossero state omesse, salvo il riferimento alla mancata applicazione della diversa fattispecie normativa invocata. Tale questione non richiedeva una motivazione specifica, poiché la scelta dell'amministrazione di ricondurre l'intervento a una diversa fattispecie astratta risultava implicitamente dalla qualificazione giuridica operata nel provvedimento. Nel merito, il TAR ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 12/2004, poiché la lett. b) riguarda opere di nuova costruzione, mentre il caso esaminato concerneva un ampliamento. L'ampliamento di 200 metri cubi superava ampiamente il limite del 20% della volumetria originaria previsto dalla lett. a), sicché il diniego di condono era legittimo. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004
opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi
La disposizione si applica agli ampliamenti e consente la sanatoria solo entro i limiti volumetrici alternativi indicati; il superamento del limite del 20% della volumetria originaria impedisce la sanabilità.
art. 2, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
opere abusive realizzate prima del 31 marzo 2003, aventi destinazione esclusivamente residenziale e non destinate a prima casa, a condizione che il volume complessivo non superi i 300 metri cubi per singola domanda di sanatoria e che la costruzione nel suo complesso non ecceda i 600 metri cubi
La fattispecie riguarda le opere di nuova costruzione e non è applicabile a un intervento qualificato come ampliamento.
artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990
Non impongono una specifica motivazione sulla mancata applicazione della diversa fattispecie normativa prospettata dall'interessato quando la qualificazione giuridica dell'intervento e la conseguente sussunzione nella fattispecie applicata risultano dal provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale sul condono edilizio, un intervento qualificato come ampliamento deve essere ricondotto alla fattispecie normativa relativa agli ampliamenti e non a quella prevista per le opere di nuova costruzione.
- Il superamento del limite percentuale di ampliamento previsto dalla disciplina del condono è sufficiente a escludere la sanabilità dell'opera, anche quando la volumetria complessiva dell'edificio rientri nei limiti previsti da una diversa fattispecie normativa.
- Quando l'interessato non indica quali specifiche osservazioni procedimentali siano state omesse, la censura di violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondata; la mancata applicazione di una diversa norma invocata dalla parte non richiede una motivazione autonoma se la scelta dell'amministrazione risulta dalla sussunzione dell'intervento nella fattispecie corretta.
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