Cassazione Penale, Sentenza n. 16976/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia. Il difensore censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo che la restituzione di euro 10.000, versata il 17/02/2017 sul conto della persona offesa a seguito di confessione, fosse spontanea e avvenuta prima della sentenza di primo grado, sicchÈ non poteva essere utilizzata per negare le attenuanti. Si deduce un presunto errore di fatto nella motivazione della Corte che avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente abbia letto solo una parte della motivazione impugnata e che la decisione avesse valutato congiuntamente due elementi: la modesta entità del risarcimento (10.000 euro ritenuta eccessivamente esigua rispetto al danno complessivo) e la mancanza di spontaneità, anche in relazione al pagamento della provvisionale disposto dalla sentenza di primo grado. Anche qualora sussistesse un errore circa la spontaneità, si tratterebbe di un errore di giudizio e non di fatto, rimedio escluso dall'art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Inoltre la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. considerata nella valutazione complessiva.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
La Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista da tale disposizione in relazione alla consistente entità del danno, elemento che ha inciso negativamente sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 625-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il limite del rimedio previsto da tale norma: esso tutela l'errore di fatto meramente percettivo; non è esperibile per correggere valutazioni di merito o errori di giudizio, come nel caso in esame.
Massime di principio
- La restituzione del danno, pur favorevole all'imputato, va valutata nel contesto complessivo: importo, tempestivitÀ e modalitÀ incidono sulla rilevanza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La distinzione tra spontaneitÀ e volontarietÀ è importante: la spontaneitÀ richiama l'assenza di un obbligo o di una pressione; la mera effettuazione del pagamento non è sufficiente se è collegata a un provvedimento che impone un adempimento.
- Un errore relativo alla valutazione del comportamento dell'imputato che derivi da una scelta di merito costituisce un errore di giudizio e non un errore di fatto; il rimedio straordinario per vizio di fatto (art. 625-bis c.p.p.) non è previsto per rettificare errori valutativi.
- Se la somma restituita è significativamente esigua rispetto al danno complessivo, anche una restituzione antecedente alla sentenza di primo grado può non essere sufficiente a giustificare le attenuanti generiche.
- In situazioni analoghe, chi impugna deve dimostrare che l'errore è di fatto e decisivo per l'esito, non solo che vi sia stata una diversa valutazione: altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilitÀ e sanzioni per spese e ammende.
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