Cassazione Penale, Sentenza n. 12674/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Medoro impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale delle pene applicate con sentenze del 12/05/2014 e del 14/07/2016, deducendo violazione di legge: a suo avviso il giudice avrebbe disposto la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. avendo come titolo una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) che, secondo il ricorrente, non avrebbe contenuto di condanna idoneo a determinare la revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha confermato che la sentenza del 17/12/2021, divenuta irrevocabile il 04/03/2022 e relativa a fatti commessi nel novembre 2018, costituisce titolo per la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, essendo sopravvenuta entro i termini previsti. Ha inoltre ritenuto legittima la revoca della sospensione riferita alla sentenza del 12/05/2014 alla luce della successiva condotta del 19/05/2015 (contravvenzione) intervenuta entro il biennio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
comma 1, n. 1 (la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva)
La Corte ha applicato la norma nella sua forma automatica: la condanna sopravvenuta per delitto entro il termine rilevante costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Le sentenze di patteggiamento sono equiparate a sentenze di condanna e, salvo diversa disposizione, possono costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina dell'onere delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00
Sez. U, Sentenza n. 17781 del 29/11/2005 (Diop)
La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna..., costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.
Giurisprudenza consolidata che conferma l'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna ai fini della revoca
Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019 (Orofino)
Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.
Conferma che la sospensione concessa in applicazione su richiesta delle parti è soggetta alla revoca se interviene condanna nei termini
Corte costituzionale, Sentenza n. 186 del 13/06/2000
principi relativi alla responsabilità della parte che propone il ricorso in relazione alla causa di inammissibilità
Utilizzata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e per l'applicazione delle sanzioni economiche comunque previste
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (art. 444 ss. c.p.p.) è, salvo diversa disposizione, equiparata a sentenza di condanna e può costituire titolo per la revoca automatica della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
- La revoca della sospensione è automatica quando sopravviene una condanna per delitto entro il termine rilevante (in genere cinque anni) e per contravvenzione entro il biennio; il calcolo dei termini va effettuato rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione
- Non è necessario che la condanna sopravvenuta sia stata 'applicata su richiesta' del condannato per essere rilevante ai fini della revoca; rileva l'esistenza di una sentenza definitiva che impone pena detentiva
- La revoca di una sospensione più recente può influire su precedenti sospensioni se vi sono fatti intervenuti entro i termini previsti che incidono sul diritto al beneficio (es. contravvenzioni commesse entro il biennio)
- Un ricorso in Cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende anche in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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