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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12674/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Medoro impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale delle pene applicate con sentenze del 12/05/2014 e del 14/07/2016, deducendo violazione di legge: a suo avviso il giudice avrebbe disposto la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. avendo come titolo una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) che, secondo il ricorrente, non avrebbe contenuto di condanna idoneo a determinare la revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha confermato che la sentenza del 17/12/2021, divenuta irrevocabile il 04/03/2022 e relativa a fatti commessi nel novembre 2018, costituisce titolo per la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, essendo sopravvenuta entro i termini previsti. Ha inoltre ritenuto legittima la revoca della sospensione riferita alla sentenza del 12/05/2014 alla luce della successiva condotta del 19/05/2015 (contravvenzione) intervenuta entro il biennio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    comma 1, n. 1 (la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva)

    La Corte ha applicato la norma nella sua forma automatica: la condanna sopravvenuta per delitto entro il termine rilevante costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Le sentenze di patteggiamento sono equiparate a sentenze di condanna e, salvo diversa disposizione, possono costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disciplina dell'onere delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

    Applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00

  • Sez. U, Sentenza n. 17781 del 29/11/2005 (Diop)

    La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna..., costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.

    Giurisprudenza consolidata che conferma l'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna ai fini della revoca

  • Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019 (Orofino)

    Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.

    Conferma che la sospensione concessa in applicazione su richiesta delle parti è soggetta alla revoca se interviene condanna nei termini

  • Corte costituzionale, Sentenza n. 186 del 13/06/2000

    principi relativi alla responsabilità della parte che propone il ricorso in relazione alla causa di inammissibilità

    Utilizzata per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e per l'applicazione delle sanzioni economiche comunque previste

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 ss. c.p.p.) è, salvo diversa disposizione, equiparata a sentenza di condanna e può costituire titolo per la revoca automatica della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
  • La revoca della sospensione è automatica quando sopravviene una condanna per delitto entro il termine rilevante (in genere cinque anni) e per contravvenzione entro il biennio; il calcolo dei termini va effettuato rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione
  • Non è necessario che la condanna sopravvenuta sia stata 'applicata su richiesta' del condannato per essere rilevante ai fini della revoca; rileva l'esistenza di una sentenza definitiva che impone pena detentiva
  • La revoca di una sospensione più recente può influire su precedenti sospensioni se vi sono fatti intervenuti entro i termini previsti che incidono sul diritto al beneficio (es. contravvenzioni commesse entro il biennio)
  • Un ricorso in Cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende anche in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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