Cassazione Penale, Ordinanza n. 10131/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a un condannato, ritenendo decisiva la mancata comunicazione del licenziamento intervenuto presso il datore di lavoro, omissione che aveva consentito al soggetto di continuare a uscire quotidianamente dall'istituto senza più il presupposto lavorativo che giustificava il trattamento. Il giudice di merito ha qualificato la condotta come grave violazione degli obblighi informativi e come fatto incompatibile con la prosecuzione del rapporto fiduciario alla base del patto trattamentale. Nel ricorso per cassazione si è dedotto vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato gli otto mesi precedenti la violazione, ritenuti indicativi dell'inidoneità del detenuto al trattamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le censure non si confrontavano con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di sorveglianza aveva infatti valutato correttamente la gravità della condotta omissiva non solo per la sua natura, attinente agli ineludibili obblighi informativi del semilibero, ma anche per la sua durata, protrattasi per due settimane. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la revoca di una misura alternativa, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La mancata comunicazione di un evento rilevante per il mantenimento della semilibertà, ove incida sugli obblighi informativi del condannato e sia protratta nel tempo, può integrare una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa per rottura del rapporto fiduciario con l'istituzione penitenziaria.
- Ai fini della valutazione di gravità dell'inadempimento, il giudice di sorveglianza può valorizzare sia la tipologia dell'omissione sia la sua durata concreta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni accessorie previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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