Cassazione Penale, Sentenza n. 916/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denuncia due profili principali: (1) difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione concordata della pena e la sentenza, con la difesa che sostiene un errore nel calcolo della pena-base (sostiene che la pena concordata per la rapina doveva essere di 4 anni e €2.000 di multa ma la motivazione riporta 5 anni); (2) erronea qualificazione giuridica del fatto con specifica censura sull'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p. (travestimento/occultamento) e sulla qualificazione del furto come commesso con destrezza
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la sentenza ha applicato la pena finale derivante dall'accordo fra le parti e la presunta discrepanza non rende la pena "illegale", anche alla luce della modifica normativa (legge 26/4/2019 n.36, art.6) che ha innalzato il minimo edittale della rapina a cinque anni; la Corte ha richiamato l'arresto delle Sezioni Unite "Sacchettino" (14/07/2022) sul principio che l'accordo è illegittimo solo se la pena eccede i limiti edittali. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la censura si fondasse su una ricostruzione fattuale proposta dalla difesa non riscontrabile con immediatezza nel capo di imputazione e quindi non idonea ad ammissibilità in Cassazione per erronea qualificazione giuridica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 n. 5 c.p.
Riferita come aggravante utilizzata in sentenza; la Corte nega che la deduzione difensiva sulla non applicabilità possa essere decisa in Cassazione se richiede valutazioni probatorie e fattuali non emergenti con immediatezza dagli atti
legge 26 aprile 2019 n. 36, art. 6, comma 1, lett. a)
innalzamento del minimo edittale per la rapina a cinque anni
Spiegazione della Corte che la pena detentiva indicata dalla difesa (4 anni) non corrispondeva più al minimo edittale per la rapina, divenuto pari a 5 anni
artt. 23 e seguenti c.p., artt. 65 e 71 e seguenti c.p.
Richiamati dalla Corte come limiti edittali entro i quali deve rimanere la pena concordata; solo il superamento di tali limiti rende la pena "illegale"
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 ("Sacchettino")
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che, nell'applicazione concordata della pena, la pena è illegale solo se eccede i limiti edittali; errori nei passaggi intermedi non inficiano la validità della pena finale se rientra nei limiti
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma procedurale in base alla quale la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta; menzionata nella fase di trattazione del ricorso
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma (qui €3.000) in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nelle ipotesi di applicazione concordata della pena (patteggiamento), la sentenza è valida purché la pena finale rientri nei limiti edittali previsti; errori nei calcoli intermedi non rendono automaticamente la pena illegittima
- Se la difesa contesta la corretta trascrizione o il calcolo di un accordo processuale in Cassazione, deve allegare l'accordo/atto originario (principio di autosufficienza): l'assenza della produzione documentale può compromettere l'ammissibilità della censura
- La doglianza di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in Cassazione solo se l'errore emerge con evidente immediatezza dal capo di imputazione e non richiede riesame di fatti o prove; le contestazioni che si fondano su ricostruzioni fattuali alternative sono, di norma, inammissibili
- Le Sezioni Unite hanno stabilito che la pena concordata è "illegale" solo se supera i limiti edittali generali o specifici; pertanto, verificare sempre i limiti edittali applicabili al reato alla data dell'accordo
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e, se il ricorso è inammissibile, la possibile correlata sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.)
- In caso di contestazione di aggravanti legate a fatti di comportamento (es. travisamento), è necessario dimostrare che la documentazione e il capo di imputazione non supportano l'applicazione dell'aggravante; altrimenti la censura sarà ritenuta meramente ricostruttiva e inammissibile
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