Sentenza del 21/04/2016 n. 1162 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - rimborso - autonoma organizzazione - attività professionale - partecipazioni societarie - reddito elevato - non sussiste. IRAP - attività professionale - utilizzo di beni strumentali - utilizzo occasionale - spese documentate di elevato valore - autonoma organizzazione - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta non giustificata in assenza di elementi concreti comprovanti un’autonoma organizzazione dell’attività professionale. La partecipazione societaria, il livello del reddito e l’ammontare delle spese non sono stati considerati indici decisivi, poiché occorre verificare se il professionista si avvalga di una struttura organizzata e non meramente dei propri strumenti personali o di utilizzi occasionali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IRAP, sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. In particolare, la sola partecipazione a diverse società operanti nel settore immobiliare, il reddito elevato e il sostenimento di spese documentate di rilevante importo non dimostravano, di per sé, l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma. Anche l’utilizzo occasionale di beni strumentali non era sufficiente a integrare tale requisito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L’IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un’attività autonomamente organizzata. Per il professionista, tale requisito non può essere desunto automaticamente dal reddito elevato, dalla partecipazione in società o dall’entità delle spese, ma deve risultare da una concreta organizzazione di persone e mezzi eccedente il minimo indispensabile.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre valutare concretamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione, non il solo ammontare del reddito prodotto.
- La partecipazione del professionista in società, anche operanti nello stesso o in settori collegati, non prova da sola che l’attività professionale individuale sia autonomamente organizzata.
- Spese elevate o beni strumentali di valore non sono sufficienti, se rappresentano soltanto strumenti necessari all’attività o vengono utilizzati occasionalmente.
- L’autonoma organizzazione richiede una struttura stabile e significativa, normalmente caratterizzata dall’impiego non marginale di personale, capitali o mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio personale della professione.
- In una richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l’assenza di una struttura organizzativa autonoma; l’Amministrazione deve invece provare il presupposto impositivo quando lo contesta.
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