Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 1162 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - rimborso - autonoma organizzazione - attività professionale - partecipazioni societarie - reddito elevato - non sussiste. IRAP - attività professionale - utilizzo di beni strumentali - utilizzo occasionale - spese documentate di elevato valore - autonoma organizzazione - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta non giustificata in assenza di elementi concreti comprovanti un’autonoma organizzazione dell’attività professionale. La partecipazione societaria, il livello del reddito e l’ammontare delle spese non sono stati considerati indici decisivi, poiché occorre verificare se il professionista si avvalga di una struttura organizzata e non meramente dei propri strumenti personali o di utilizzi occasionali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IRAP, sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. In particolare, la sola partecipazione a diverse società operanti nel settore immobiliare, il reddito elevato e il sostenimento di spese documentate di rilevante importo non dimostravano, di per sé, l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma. Anche l’utilizzo occasionale di beni strumentali non era sufficiente a integrare tale requisito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L’IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un’attività autonomamente organizzata. Per il professionista, tale requisito non può essere desunto automaticamente dal reddito elevato, dalla partecipazione in società o dall’entità delle spese, ma deve risultare da una concreta organizzazione di persone e mezzi eccedente il minimo indispensabile.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre valutare concretamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione, non il solo ammontare del reddito prodotto.
  • La partecipazione del professionista in società, anche operanti nello stesso o in settori collegati, non prova da sola che l’attività professionale individuale sia autonomamente organizzata.
  • Spese elevate o beni strumentali di valore non sono sufficienti, se rappresentano soltanto strumenti necessari all’attività o vengono utilizzati occasionalmente.
  • L’autonoma organizzazione richiede una struttura stabile e significativa, normalmente caratterizzata dall’impiego non marginale di personale, capitali o mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio personale della professione.
  • In una richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare l’assenza di una struttura organizzativa autonoma; l’Amministrazione deve invece provare il presupposto impositivo quando lo contesta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.