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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13978/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con le seguenti censure principali: nullità della sentenza per effetto dell'espulsione dell'imputato e omissione della pronuncia di improcedibilità (violazione dell'art.6 CEDU, art.24 Cost. e art.13, comma 3‑quater, D.Lgs. n.286/98); eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado (residenza diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice); vizio di motivazione circa la prova della ricettazione e dell'elemento psicologico, in ragione dell'assenza di prova certa sulla provenienza della merce e della credibilità delle giustificazioni rese dall'imputato; nullità o illegittimità per modifica del capo di imputazione con l'inserimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e per la correzione dell'importo della multa (da €100 a €200).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: l'espulsione dell'imputato è avvenuta dopo la sentenza di primo grado e quindi non opera la causa speciale di improcedibilità; l'art.17 D.Lgs. n.286/98 consente allo straniero espulso di rientrare temporaneamente per esercitare il diritto di difesa; l'eccezione di incompetenza territoriale non poteva essere accolta in Cassazione perché basata su nuova documentazione non prodotta in sede di appello e configurante accertamenti di fatto non consentiti in questa sede (art.609 c.2 c.p.p.); il diritto al silenzio non impedisce ai giudici di ritenere provato il fatto quando manca una spiegazione alternativa plausibile; la segnalazione della recidiva nella parte descrittiva non ha arrecato interesse all'imputato e la correzione della differenza tra dispositivo letto in udienza e quello scritto è sanabile (prevalenza del dispositivo di udienza). Conseguenze procedurali: ricorso dichiarato inammissibile, confermata la decisione di merito; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art.6

    Invocata dal ricorrente per lamentare violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce del fatto che l'espulsione è avvenuta dopo la sentenza di primo grado e non ha determinato improcedibilità.

  • Costituzione Italiana - art.24

    Richiamato dal ricorrente quale presidio del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso dall'espulsione avvenuta successivamente alla sentenza di primo grado.

  • D.Lgs. n.286/1998 - art.13 comma 3‑quater

    Invocato come norma collegata alla pronuncia di improcedibilità per espulsione; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa speciale di improcedibilità perché l'espulsione è intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 - art.17

    Ricostruito dalla Corte come norma che attribuisce allo straniero espulso la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per esercitare il diritto di difesa, sicché l'espulsione non costituisce legittimo impedimento irreparabile.

  • Codice di procedura penale - art.9

    Norma sulla competenza territoriale rilevata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile in Cassazione perché fondata su fatti/documenti non devoluti al giudice d'appello e su accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale - art.597 comma 3 e art.603 lett. c)

    Richiamati in relazione alla presunta nullità per modifica del capo di imputazione (inserimento della recidiva); la Corte ha ritenuto che l'inserimento della dicitura non abbia prodotto interesse all'imputato e non comporti nullità, ove privo di rilevanza sostanziale.

  • Codice di procedura penale - art.609 comma 2

    Applicato per escludere la possibilità di dedurre in Cassazione questioni che non siano state correttamente devolute al giudice d'appello o che comportino accertamenti di fatto; base per l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta in Cassazione con nuova documentazione.

  • Codice di procedura penale - art.616

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000,00 per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'espulsione dello straniero intervenuta dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio o dopo la sentenza di primo grado non determina, di per sé, la improcedibilità del processo; l'espulso può rientrare temporaneamente per esercitare il diritto di difesa (art.17 D.Lgs. 286/98).
  • In Cassazione non sono ammissibili questioni fondate su nuovi documenti o su accertamenti di fatto non devoluti al giudice d'appello (art.609 c.2 c.p.p.); tali questioni vanno sollevate nelle sedi antecedenti o al momento opportuno.
  • Il diritto al silenzio dell'imputato non impedisce ai giudici di fondare una condanna quando vi sia convergenza di indizi e manchi una spiegazione alternativa plausibile: l'assenza di dichiarazioni non equivale a divieto di utilizzare le emergenze probatorie in senso logico‑probatorio.
  • La difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla motivazione è sanabile e prevale il dispositivo letto in udienza; le difformità formali non sono automaticamente causa di nullità, salvo mancanza totale del dispositivo.
  • L'inserimento nella parte descrittiva della sentenza di circostanze (es. recidiva) che non incidono sul dispositivo o sui diritti dell'imputato può essere privo di interesse processuale e non determinare nullità, purché la sostanza della pronuncia non risulti compromessa.
  • Ricorrere per Cassazione con motivi manifestamente inammissibili o basati su negligenza processuale può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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