Cassazione Penale, Sentenza n. 13978/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con le seguenti censure principali: nullità della sentenza per effetto dell'espulsione dell'imputato e omissione della pronuncia di improcedibilità (violazione dell'art.6 CEDU, art.24 Cost. e art.13, comma 3‑quater, D.Lgs. n.286/98); eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado (residenza diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice); vizio di motivazione circa la prova della ricettazione e dell'elemento psicologico, in ragione dell'assenza di prova certa sulla provenienza della merce e della credibilità delle giustificazioni rese dall'imputato; nullità o illegittimità per modifica del capo di imputazione con l'inserimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e per la correzione dell'importo della multa (da €100 a €200).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: l'espulsione dell'imputato è avvenuta dopo la sentenza di primo grado e quindi non opera la causa speciale di improcedibilità; l'art.17 D.Lgs. n.286/98 consente allo straniero espulso di rientrare temporaneamente per esercitare il diritto di difesa; l'eccezione di incompetenza territoriale non poteva essere accolta in Cassazione perché basata su nuova documentazione non prodotta in sede di appello e configurante accertamenti di fatto non consentiti in questa sede (art.609 c.2 c.p.p.); il diritto al silenzio non impedisce ai giudici di ritenere provato il fatto quando manca una spiegazione alternativa plausibile; la segnalazione della recidiva nella parte descrittiva non ha arrecato interesse all'imputato e la correzione della differenza tra dispositivo letto in udienza e quello scritto è sanabile (prevalenza del dispositivo di udienza). Conseguenze procedurali: ricorso dichiarato inammissibile, confermata la decisione di merito; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art.6
Invocata dal ricorrente per lamentare violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce del fatto che l'espulsione è avvenuta dopo la sentenza di primo grado e non ha determinato improcedibilità.
Costituzione Italiana - art.24
Richiamato dal ricorrente quale presidio del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso dall'espulsione avvenuta successivamente alla sentenza di primo grado.
D.Lgs. n.286/1998 - art.13 comma 3‑quater
Invocato come norma collegata alla pronuncia di improcedibilità per espulsione; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa speciale di improcedibilità perché l'espulsione è intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado.
D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 - art.17
Ricostruito dalla Corte come norma che attribuisce allo straniero espulso la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per esercitare il diritto di difesa, sicché l'espulsione non costituisce legittimo impedimento irreparabile.
Codice di procedura penale - art.9
Norma sulla competenza territoriale rilevata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile in Cassazione perché fondata su fatti/documenti non devoluti al giudice d'appello e su accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
Codice di procedura penale - art.597 comma 3 e art.603 lett. c)
Richiamati in relazione alla presunta nullità per modifica del capo di imputazione (inserimento della recidiva); la Corte ha ritenuto che l'inserimento della dicitura non abbia prodotto interesse all'imputato e non comporti nullità, ove privo di rilevanza sostanziale.
Codice di procedura penale - art.609 comma 2
Applicato per escludere la possibilità di dedurre in Cassazione questioni che non siano state correttamente devolute al giudice d'appello o che comportino accertamenti di fatto; base per l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta in Cassazione con nuova documentazione.
Codice di procedura penale - art.616
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000,00 per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'espulsione dello straniero intervenuta dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio o dopo la sentenza di primo grado non determina, di per sé, la improcedibilità del processo; l'espulso può rientrare temporaneamente per esercitare il diritto di difesa (art.17 D.Lgs. 286/98).
- In Cassazione non sono ammissibili questioni fondate su nuovi documenti o su accertamenti di fatto non devoluti al giudice d'appello (art.609 c.2 c.p.p.); tali questioni vanno sollevate nelle sedi antecedenti o al momento opportuno.
- Il diritto al silenzio dell'imputato non impedisce ai giudici di fondare una condanna quando vi sia convergenza di indizi e manchi una spiegazione alternativa plausibile: l'assenza di dichiarazioni non equivale a divieto di utilizzare le emergenze probatorie in senso logico‑probatorio.
- La difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla motivazione è sanabile e prevale il dispositivo letto in udienza; le difformità formali non sono automaticamente causa di nullità, salvo mancanza totale del dispositivo.
- L'inserimento nella parte descrittiva della sentenza di circostanze (es. recidiva) che non incidono sul dispositivo o sui diritti dell'imputato può essere privo di interesse processuale e non determinare nullità, purché la sostanza della pronuncia non risulti compromessa.
- Ricorrere per Cassazione con motivi manifestamente inammissibili o basati su negligenza processuale può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13945/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13947/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13948/2022 del 12/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →