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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 4322 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Attività di factoring - Accordo transattivo tra società del medesimo gruppo - Inerenza del costo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. L'indennizzo è stato considerato inerente e, pertanto, fiscalmente deducibile. Il rapporto partecipativo e la comune appartenenza al gruppo non sono sufficienti, di per sé, a escludere l'inerenza del costo. Una diversa conclusione avrebbe potuto determinare una doppia tassazione dello stesso risultato economico, in contrasto con i principi richiamati dall'art. 72 del TUIR e dall'art. 53 della Costituzione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità fiscale di un indennizzo riconosciuto dalla società controllante alla società controllata in forza di un accordo transattivo. L'indennizzo compensava il mancato conseguimento di ricavi imputabile al comportamento della controllante, nell'ambito di un'attività di factoring. L'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto l'inerenza del costo, valorizzando l'appartenenza delle società al medesimo gruppo e l'esistenza di una politica unitaria. La decisione ha invece ritenuto che il costo fosse collegato all'attività economica della società controllata e alla compensazione di una perdita di ricavi, quindi inerente.

Norme richiamate

  • Art. 72 del TUIR

    La norma è richiamata a sostegno del divieto di una duplicazione impositiva derivante dal disconoscimento del costo compensativo, quando il relativo importo sia stato assoggettato a imposizione presso l'altra società.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva è richiamato per escludere risultati fiscali che tassino duplicemente la medesima ricchezza effettiva.

Massime di principio

  • Un costo sostenuto nell'ambito di un accordo transattivo può essere inerente se presenta un collegamento concreto con l'attività d'impresa e serve a compensare ricavi non conseguiti o pregiudizi economici riconducibili all'attività societaria.
  • L'appartenenza delle parti al medesimo gruppo e l'esistenza di rapporti di controllo non escludono automaticamente la deducibilità del costo; occorre verificare la sostanza economica, la causa dell'accordo e la documentazione dell'effettivo pregiudizio.
  • Per dimostrare l'inerenza è opportuno documentare il comportamento che ha causato il mancato ricavo, i criteri di quantificazione dell'indennizzo, la ragionevolezza della transazione e la sua contabilizzazione.
  • L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere il costo soltanto perché l'operazione è infragruppo o deriva da una politica unitaria: deve dimostrare l'assenza di collegamento con l'attività d'impresa, l'antieconomicità o la natura meramente liberale dell'esborso.
  • Quando il pagamento compensativo è tassato presso il percettore e corrisponde a un costo dedotto dal soggetto erogante, l'analisi deve considerare anche il rischio di una doppia imposizione incompatibile con i principi di capacità contributiva.

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