Sentenza n. 5344/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dell’Amministrazione resistente in ordine all’istanza di riconoscimento della pensione privilegiata presentata reiterata in data 07.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero dell'Interno sulla reiterata istanza del 7 maggio 2025 volta al riconoscimento della pensione privilegiata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già riconosciuto vittima del dovere nel 2016 con invalidità dell’8% per infermità dipendenti da causa di servizio e dispensato dal servizio per inidoneità fisica dal 23 marzo 2021, aveva chiesto all’INPS il riconoscimento della pensione privilegiata il 25 giugno 2021. Dopo l’inerzia, il ricorso proposto nel 2024 davanti alla Corte dei conti era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 155/2025 perché diretto a contestare il silenzio amministrativo. Il 7 maggio 2025 il ricorrente presentava una nuova istanza, rimasta senza definizione nonostante le richieste interne di acquisire il verbale di ascrivibilità a categoria e i solleciti alla CMO. Ha quindi chiesto al TAR l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Il TAR ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., due questioni preliminari alternative: difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti ed estinzione per mancata tempestiva riassunzione del precedente giudizio.
La decisione
Il TAR ha escluso l’estinzione: la domanda in esame riguarda una nuova istanza del 7 maggio 2025, distinta da quella del 2021 oggetto del giudizio definito dalla Corte dei conti, ed è stata proposta nel termine annuale indicato in sentenza. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché la pretesa sostanziale concerne il diritto alla pensione privilegiata e le controversie sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti spettano alla Corte dei conti. L’azione contro il silenzio degli artt. 31 e 117 c.p.a. è uno strumento processuale che non amplia la giurisdizione amministrativa: è esperibile soltanto quando l’obbligo di provvedere si riferisce all’esercizio di una potestà autoritativa e non consente di devolvere al giudice amministrativo una pretesa sostanziale appartenente alla giurisdizione contabile. La controversia potrà essere eventualmente riassunta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
spettano in via esclusiva alla potestas iudicandi della Corte dei conti, a norma degli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti
La giurisdizione sulle controversie concernenti esistenza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti appartiene in via esclusiva alla Corte dei conti.
artt. 31 e 117 c.p.a.
l’azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell’Amministrazione ma solo quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa.
Il rito sul silenzio non costituisce una giurisdizione autonoma o generale sull’inerzia amministrativa: la giurisdizione va determinata in base alla natura della pretesa sostanziale cui l’inerzia si riferisce.
art. 11 c.p.a.
dinanzi al quale il ricorso potrà essere eventualmente riassunto, ex art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione per conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio-inadempimento è esperibile davanti al giudice amministrativo solo quando il dovere di provvedere concerne l’esercizio di una potestà amministrativa autoritativa; la tutela processuale contro il silenzio non crea né amplia la giurisdizione amministrativa.
- Nel giudizio sul silenzio, il riparto di giurisdizione deve essere determinato considerando la natura della posizione sostanziale cui si riferisce l’inerzia, non la sola circostanza che l’amministrazione non abbia adottato un provvedimento.
- Le controversie sul riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata dei pubblici dipendenti, comprese quelle relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti.
- La riproposizione di una nuova istanza amministrativa, distinta da quella già sottoposta a un precedente giudizio, dà luogo a una controversia autonoma sul silenzio maturato sulla nuova domanda e non configura, per ciò solo, la mancata riassunzione del precedente giudizio.
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