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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20667/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di due avvisi di liquidazione per imposta di registro, emessi a seguito della riqualificazione, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, di una serie di operazioni societarie coordinate tra loro: costituzione di una società, cessione della partecipazione totalitaria, deliberazioni di aumento di capitale e successivi conferimenti di ramo d’azienda da parte di altre società, seguiti da ulteriori cessioni delle quote alla società ricorrente. In appello la contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti impositivi, ma la CTR aveva compensato integralmente le spese di lite, richiamando l’obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta con formula stereotipata e senza reale giustificazione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e 92 c.p.c., lamentando che, a fronte della soccombenza integrale dell’Agenzia, non sussistessero gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare alla regola della soccombenza. L’Agenzia ha resistito anche eccependo tardività del ricorso per asserita notifica via PEC della sentenza impugnata, eccezione respinta per mancata prova della notificazione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo non documentata la notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve. Ha rigettato il primo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale, perché esprimeva la ragione della compensazione nella controversibilità delle questioni giuridiche trattate. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese in presenza della soccombenza dell’Ufficio e in assenza di gravi ed eccezionali ragioni specifiche, poiché al momento della decisione il quadro normativo e giurisprudenziale sull’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 risultava ormai consolidato in senso tale da escludere l’asserita incertezza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il solo rinnovo della decisione sulle spese del giudizio di appello, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte richiama la riformulazione della norma e la successiva qualificazione come norma di interpretazione autentica, con conseguente retroattività della nuova disciplina di riqualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro.

  • art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    È considerato dalla Corte come disposizione poi chiarita dal legislatore successivo in termini di interpretazione autentica dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La norma è letta come disposizione che ha sancito espressamente la natura interpretativa dell’art. 1, comma 87, L. n. 205 del 2017, eliminando ogni dubbio sulla retroattività della nuova disciplina.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la mancanza di motivazione rileva quando la ratio decidendi non sia intellegibile o la motivazione sia meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la sua omissione o apparenza determina nullità.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene impiegato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione: nullità della sentenza per vizio motivazionale e violazione di legge in tema di spese.

  • art. 91 c.p.c.

    È la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese, richiamata come parametro che avrebbe dovuto condurre alla condanna dell’Amministrazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese nel giudizio tributario è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specifiche, esplicite e non illogiche.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la disciplina delle spese richiama il criterio della soccombenza e consente la compensazione solo nei limiti rigorosi consentiti dall’art. 92 c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    È evocato come parametro del minimo costituzionale della motivazione, cui la sentenza deve almeno attenersi.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    È richiamato per l’individuazione del giudice di rinvio, cioè la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese di lite non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve indicare ragioni specifiche e concretamente riferibili alla controversia, tali da integrare gravi ed eccezionali ragioni.
  • La formula della "obiettiva controvertibilità" è idonea a sorreggere la compensazione solo se il quadro normativo e giurisprudenziale sia effettivamente incerto al momento della decisione; se invece la questione risulta già consolidata, la compensazione viola la disciplina delle spese.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non lo è se, pur sintetica, indica la ragione logico-giuridica della decisione e raggiunge il minimo costituzionale.
  • La sopravvenuta qualificazione legislativa di una norma come interpretativa può incidere sulla valutazione della controversia anche ai fini della regolazione delle spese, escludendo la fondatezza di un’asserita incertezza interpretativa.
  • In cassazione la censura sulla compensazione delle spese può essere accolta quando la motivazione addotta dal giudice di merito sia incoerente con il quadro normativo e giurisprudenziale già consolidato e quindi non idonea a giustificare la deroga alla soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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