Cassazione Penale, Sentenza n. 4534/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati connessi alla propaganda di idee discriminatorie (art. 604-bis e correlati). Contesta: (1) la mancanza di gravita' indiziaria, sostenendo che i "mi piace" (tre "like") e i contatti fisici non dimostrano partecipazione a un'associazione o condivisione di finalità illecite; i post non supererebbero la libera manifestazione del pensiero e non costituirebbero pericolo concreto di discriminazione; (2) l'insussistenza del pericolo di recidiva e l'inadeguatezza della misura cautelare, dati lo stato di incensuratezza e la limitata partecipazione del Governatori rispetto ad altri indagati.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il tribunale del riesame ritiene i motivi generici e non confrontati criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Ha ritenuto invece sussistente una piattaforma indiziaria grave: monitoraggio di più social (Facebook, VKontakte, WhatsApp) che ha evidenziato la creazione della comunita' virtuale denominata "Ordine Ano Romano" (O.A.R.) con contenuti negazionisti, antisemiti e di incitamento; attività di "like" e altre interazioni valutate come idonee ad aumentare la diffusione dei messaggi in base al funzionamento algoritmico dei social; conversazioni telefoniche che confermerebbero l'appartenenza e l'assenza di ravvedimento. Pertanto il provvedimento cautelare resta in vigore; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 604-bis cod. pen.
Norma di riferimento per la punizione della propaganda e dell'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi; il Tribunale ha ritenuto che i contenuti negazionisti e antisemiti monitorati rientrino nella fattispecie, e che le interazioni (es. "mi piace") possano contribuire alla diffusione dei messaggi.
art. 604-ter cod. pen.
Prevede l'aggravante per fatti di discriminazione commessi in forma associata; nel caso il Gip aveva escluso l'applicazione dell'aggravante per il ricorrente, pur essendo considerata nelle indagini.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il procedimento davanti al Tribunale della libertà per le decisioni sui provvedimenti cautelari, in base alla quale è stato adito il Tribunale per il riesame dell'ordinanza del Gip.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Individua tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione del reato; il Tribunale ha ritenuto che elementi concreti e recenti (persistente partecipazione alla comunita' e assenza di ravvedimento) giustificassero il rischio di reiterazione e l'applicazione della misura dell'obbligo di firma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla riassunzione dei motivi del ricorso; citato nel testo come limite ai motivi sviluppabili in sede di impugnazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n.137 conv. L. 18.12.2020, n.17
Norme procedurali richiamate per la modalità di deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; utilizzate per richiedere l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Interazioni sui social ("like", commenti, condivisioni) possono concorrere a costituire gravita' indiziaria quando siano collegate a contenuti chiaramente negazionisti, discriminatori o di incitamento e quando il funzionamento algoritmico della piattaforma possa potenziarne la diffusione.
- Contatti fisici ripetuti fra membri e conversazioni telefoniche o scambi diretti rafforzano l'elemento indiziario di partecipazione a una comunita' virtuale con scopi illeciti; la valutazione della gravita' indiziaria si compone dall'insieme degli elementi, non da singoli atti isolati.
- Per fondare il pericolo di reiterazione (esigenza cautelare) servono elementi concreti, attuali e specifici (recenti comportamenti, mancato ravvedimento, persistente attivita' comunicativa): l'assenza di precedenti non esclude automaticamente la misura se sussistono altri indizi di rischio.
- Le censure generiche o che non si confrontano punto per punto con la motivazione del provvedimento cautelare rischiano l'inammissibilità: in sede di impugnazione è necessario criticare criticamente e specificamente le argomentazioni del giudice di merito.
- L'obbligo di presentazione (firma) è una misura cautelare di natura preventiva e proporzionata quando ancorata a una concreta necessità deterrente e di controllo motivata da elementi di rischio attuali; la sua adeguatezza va valutata rispetto alla concreta situazione personale e al quadro indiziario esistente.
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