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Sentenza

Sentenza n. 7619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 494/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Nibionno del 9 dicembre 2019, recante l’approvazione della variante generale al PGT, che ha ricompreso l’intera proprietà degli appellanti nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno impugnato la variante generale al PGT del 2019 sostenendo che avesse modificato illegittimamente la delimitazione del Parco, includendo l’intero compendio immobiliare, mentre gli strumenti comunali precedenti ne avevano ricompreso soltanto una parte. Hanno dedotto che la perimetrazione recepita con l’adeguamento del PRG del 2000 era stata mantenuta negli elaborati successivi e confermata dal PGT del 2011, che assoggettava la parte esterna al Parco a una diversa disciplina urbanistica. L’appello ripropone le censure di primo grado contro la qualificazione dell’intervento del 2019 come mero adeguamento cartografico dovuto al PTC del Parco: la modifica avrebbe invece mutato il regime urbanistico dell’area senza adeguata istruttoria e motivazione, né un elemento sopravvenuto che giustificasse il cambiamento dopo quasi vent’anni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR Lombardia n. 494/2024, annullando la deliberazione comunale del 9 dicembre 2019 nei limiti dell’interesse fatto valere dagli appellanti. Ha ritenuto decisivo che la rappresentazione della proprietà come solo parzialmente inclusa nel Parco fosse stata reiterata negli atti urbanistici ufficiali per quasi vent’anni e non risultasse occasionale, provvisoria o già qualificata come erronea: la variante non era quindi una mera correzione grafica, ma determinava un effettivo mutamento del regime urbanistico. L’istruttoria comunale non ha dimostrato in modo incontrovertibile l’integrale inclusione del mappale nel perimetro del Parco né individuato un elemento sopravvenuto che imponesse la modifica; la natura materiale del precedente errore è rimasta apodittica. È stata inoltre ritenuta insufficiente la motivazione: in presenza di un assetto pianificatorio consolidato e di una situazione di particolare affidamento, il Comune avrebbe dovuto spiegare le ragioni del radicale mutamento e le sue conseguenze per i proprietari. Il richiamo alla prevalenza del PTC sulla pianificazione comunale non risolveva la specifica questione della legittimità della modifica della delimitazione precedentemente recepita e applicata. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 18 l.r. Lombardia 30 novembre 1983, n. 86

    La pronuncia gravata ha sostanzialmente ritenuto sufficiente il richiamo del Comune alla prevalenza della pianificazione del Parco.

    La prevalenza della pianificazione del Parco sugli strumenti comunali non esaurisce il sindacato sulla variante: quando si contesta la modifica di una delimitazione comunale mantenuta e applicata nel tempo, occorre valutare l’istruttoria e la motivazione specificamente poste a fondamento di quel mutamento.

Massime di principio

  • Quando un Comune modifica una delimitazione urbanistica che i propri strumenti ufficiali hanno reiteratamente rappresentato e applicato per un lungo periodo, la modifica non può essere qualificata come mera correzione cartografica se incide sul regime urbanistico dell’area; l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e motivare le ragioni del mutamento.
  • Se l’amministrazione giustifica una nuova delimitazione sostenendo che le precedenti rappresentazioni erano frutto di un errore materiale, deve fornire elementi istruttori idonei a dimostrare tale errore e la corretta collocazione dell’area; una ricostruzione tecnica non supportata da una verifica cartografica precisa non è sufficiente.
  • In presenza di un assetto pianificatorio consolidato che abbia ingenerato un particolare affidamento, la motivazione della modifica urbanistica deve dar conto delle ragioni del cambiamento e delle sue conseguenze per i proprietari interessati; il generico richiamo alla prevalenza di uno strumento sovraordinato non sostituisce la motivazione sulla scelta concreta compiuta.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e varianti
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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