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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31480/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione/rettifica IMU per l'anno 2014, sostenendo di avere diritto alla riduzione del 50% prevista dal regolamento comunale per gli immobili inagibili, inutilizzabili o non utilizzati. In primo grado la pretesa era stata ridotta; in appello il Comune aveva ottenuto riforma favorevole, valorizzando l'avvenuta locazione di porzioni dell'immobile e opere di divisione e cambio di destinazione d'uso, ritenute incompatibili con la persistente inagibilità. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sull'onere della prova, per avere la CTR confuso l'onere probatorio dell'Amministrazione sui fatti costitutivi della pretesa con quello del contribuente sulle proprie censure; (2) violazione del regolamento IMU e dell'art. 13, comma 3, lett. b, d.l. n. 201/2011, per avere la CTR equiparato la locazione all'"utilizzazione" del bene, confondendo disponibilità giuridica e uso materiale; (3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sufficienti mere indicazioni del Comune circa la cessazione dello stato di inagibilità, senza adeguata prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto il giudicato esterno invocato dalla contribuente, osservando che l'inagibilità di un immobile è elemento variabile e quindi non coperto automaticamente dal giudicato relativo ad annualità diverse. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la CTR aveva correttamente ritenuto assolto dall'ente l'onere probatorio, sulla base di elementi fattuali congrui (esecuzione di opere di frazionamento/divisione e cambio di destinazione d'uso, successiva stipula di contratti di locazione di unità dell'immobile), e che la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione delle prove. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto; comunque ha osservato che, ai fini della riduzione per immobile non utilizzato/inagibile, la locazione è indice rilevante di utilizzazione. Ha infine rigettato il terzo motivo, richiamando i principi sulle presunzioni gravi, precise e concordanti e ribadendo che, in tema IMU, è il contribuente a dover provare i presupposti dell'agevolazione/esenzione per inagibilità, non gravando l'Amministrazione della prova negativa della persistenza dell'inagibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione della norma sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando valuta erroneamente l'esito della prova. In materia IMU, il contribuente resta gravato della prova dei presupposti dell'agevolazione per inagibilità.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato solo come norma sulle presunzioni, in coordinamento con l'art. 2729 c.c.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il vizio di violazione di legge è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su presunzioni non conformi ai requisiti legali, non quando si contesti la diversa lettura dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo che la CTR abbia deciso sulla base di elementi di prova ritualmente acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione, trattandosi di valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte sottolinea che la censura sulla prova, se attiene alla valutazione del fatto, non può essere veicolata come violazione di legge ma al più come vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato...

    è richiamato per affermare che la prova dell'Amministrazione deve essere letta in coerenza con la normativa tributaria sostanziale e con le eventuali presunzioni legali che gravano sul contribuente; inoltre la norma si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.

  • art. 13, comma 3, lett. b, d.l. n. 201/2011

    il riferimento a immobili 'di fatto non utilizzati' è letto come richiamo a una circostanza materiale; la locazione è considerata indice di utilizzazione del bene.

  • art. 14 del Regolamento del Comune di Napoli

    disciplinava la riduzione del 50% per immobili inagibili, inutilizzabili o non utilizzati; la Corte prende atto che il beneficio era stato in precedenza riconosciuto e valuta se ne fosse cessato il presupposto.

  • art. 6, comma 4, l. n. 212 del 2000

    richiamato, insieme all'art. 10, comma 1, a sostegno del principio secondo cui il contribuente torna obbligato per intero quando l'ente venga a conoscenza del ripristino dell'agibilità.

  • art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000

    richiamato in funzione di correttezza e collaborazione nei rapporti tra fisco e contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno relativo a un'imposta periodica produce effetti solo sui fatti costitutivi dotati di stabilità o tendenziale permanenza, non su elementi variabili destinati a mutare nel tempo, come lo stato di inagibilità di un immobile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia ripartito l'onere probatorio in modo errato; non quando la censura investa la valutazione del materiale probatorio o l'apprezzamento dell'esito della prova, che resta sindacabile, se del caso, nei limiti del vizio motivazionale.
  • Nel processo tributario, la prova dell'agevolazione o esenzione fondata sull'inagibilità dell'immobile resta a carico del contribuente, che deve dimostrare il permanere del presupposto agevolativo; l'Amministrazione non è tenuta a provare in via negativa la persistenza dell'inagibilità.
  • La locazione di un immobile o di sue unità è un elemento fattuale significativamente incompatibile con la tesi della persistente inutilizzabilità/inagibilità e può essere valorizzata, anche in via presuntiva, come indice di effettiva utilizzazione del bene.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente e non in modo atomistico; la censura in cassazione deve individuare specificamente quale requisito legale sia stato violato, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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