Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1191/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (madre)

La controversia

Nel giudizio di separazione personale, entrambi i coniugi avevano chiesto l’addebito all’altro e formulato domande sull’affidamento e collocamento delle due figlie, sulla casa coniugale e sul mantenimento. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la separazione, affidato le minori al Comune con limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori, collocato le figlie presso la madre e assegnato a quest’ultima la casa familiare; aveva posto a carico del padre un contributo mensile di Euro 1.000,00 per le figlie, oltre al 50% delle spese mediche. In appello, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3490/2017 del 25 luglio 2017, affidava le figlie alla madre, confermava la limitazione della responsabilità genitoriale, modificava le visite paterne, incaricava i servizi sociali del monitoraggio e aumentava il contributo per ciascuna figlia, disponendone il pagamento diretto alla madre da parte del datore di lavoro del padre. Il padre proponeva ricorso per cassazione con trentuno motivi. Contestava, tra l’altro, la composizione del collegio d’appello e la gestione dell’istanza di ricusazione del giudice istruttore; lamentava incompatibilità e difetto d’imparzialità dei giudici e dei servizi sociali, violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alle relazioni dei servizi, agli ascolti delle minori e alla consulenza tecnica, nonché l’illegittimità della distruzione delle videoregistrazioni. Censurava inoltre la delega ai servizi sociali per il monitoraggio e la regolazione degli incontri, le restrizioni alle visite, la valutazione delle capacità genitoriali e la determinazione del contributo per le figlie, sostenendo che non rispettasse i limiti di pignorabilità dello stipendio e non considerasse correttamente le risorse e i redditi. Deduceva infine vizi relativi alla separazione, all’addebito e alle statuizioni economiche. La moglie resisteva al ricorso.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Respinge nel merito, tra gli altri, il motivo sulla diversa composizione del collegio, rilevando che l’intestazione della sentenza era stata corretta e che l’indicazione difforme del magistrato era un errore materiale emendabile; rigetta anche le censure sulla delega ai servizi sociali e sull’intervento di supporto psicologico, ritenendo che i servizi operino sotto la direzione dell’autorità giudiziaria e che il supporto fosse subordinato al consenso dei genitori. Dichiara inammissibili o infondati gli altri motivi, in particolare per novità, genericità, difetto di autosufficienza, mancata indicazione di un pregiudizio processuale concreto o perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito. In tema di ascolto della figlia che aveva compiuto dodici anni, afferma che l’ascolto può essere svolto da un esperto su mandato del giudice e che la sua legittimità dipende dalle modalità concrete e dalle garanzie di libera espressione, non dalla sola presenza di una formula espressa di delega. Quanto al contributo per le figlie, giudica inammissibili le censure che non si confrontavano con l’accertamento della capacità reddituale complessiva del padre e ribadisce che la quantificazione deve considerare disponibilità patrimoniali, capacità di lavoro e potenzialità reddituali di entrambi i genitori. Assorbe i motivi indicati come assorbiti nel corso della motivazione. Respinge la richiesta della moglie di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per abuso del diritto di impugnazione. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    La ricusazione è rimedio di un pericolo di lesione dell’imparzialità del giudicante che, come tale, deve essere preesistente al processo ed al suo svolgimento e tanto sia che ciò avvenga per posizioni godute che per rapporti personali o per attività svolte dal giudice rispetto alle parti.

    La ricusazione è circoscritta a situazioni tipizzate che rivelino un pericolo di parzialità preesistente al processo; le contestazioni derivanti dalla conduzione del processo non bastano, salvo anomalie tali da rendere l’atto non riconoscibile come provvedimento giurisdizionale e da dimostrare il nesso con ragioni di inimicizia.

  • art. 52 c.p.c.

    La sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina “ipso iure” la sospensione del procedimento nè la devoluzione della questione al giudice competente a deciderla, in quanto spetta pur sempre al giudice “a quo” una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all’esito della quale, ove risultino “ictu oculi” carenti i requisiti formali di legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può continuare.

    La presentazione dell’istanza di ricusazione non produce automaticamente la sospensione: il giudice della causa può compiere una sommaria verifica di ammissibilità e, se rileva immediatamente la carenza dei requisiti formali, il processo può proseguire.

  • art. 177 c.p.c.

    La inidoneità delle ordinanze comunque motivate a pregiudicare gli esiti della lite ex art. 177 c.p.c., comma 1, perchè sempre revocabili e modificabili dallo stesso giudice che le ha adottate, è principio destinato a valere non solo rispetto al medesimo giudicante che si trovi a definire il giudizio con sentenza, ma anche, e vieppiù, là dove si assista nel corso del giudizio ad una sostituzione del giudice che si trovi a pronunciare sentenza dopo i provvedimenti ordinatori adottati dal precedente.

    I provvedimenti ordinatori sono revocabili o modificabili e non vincolano il giudice che definisce la controversia; ciò vale anche quando, prima della sentenza, il giudice istruttore sia sostituito.

  • art. 336-bis c.c.

    L’art. 336-bis c.c., dettato in materia di ascolto del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, al comma 2 stabilisce che l’ascolto possa essere condotto dal giudice anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari, nella ulteriore precisazione che all’ascolto del minore può procedere direttamente il giudice ovvero, su mandato di questi, un consulente o il personale dei servizi sociali.

    L’ascolto del minore può essere svolto direttamente dal giudice oppure, su mandato giudiziale, da un consulente o dai servizi sociali. L’adempimento va valutato in base alle modalità effettive e alla tutela della partecipazione libera e consapevole del minore, non sulla sola base dell’uso formale del termine “ascolto” o della formula di delega.

  • art. 337-ter c.c.

    Il servizio sociale, investito dal giudice del merito dei poteri di indagine necessari al fine di individuare il regime di affido più favorevole ai minori e di monitorare a tal fine la famiglia di origine per modificare quel regime ove non più rispondente alle esigenze del minore, non si sostituisce al giudice nella funzione giurisdizionale ex art. 337-ter c.c., comma 2, trovandosi piuttosto ad operare sotto la direzione dell’autorità giudiziaria e restando inalterata la possibilità del ricorrente di rivolgersi all’indicato fine anche al giudice.

    Il giudice può incaricare i servizi sociali di svolgere indagini e monitorare la situazione familiare, anche per adeguare il regime di affidamento alle esigenze del minore, senza delegare loro la funzione giurisdizionale, purché l’attività resti sotto la direzione giudiziaria e sia preservata la possibilità di rivolgersi al giudice.

  • art. 316-bis c.c.

    Al fine della quantificazione dell’assegno di contributo al mantenimento dei figli minori in sede di separazione personale tra coniugi, ex art. 316-bis c.c., comma 1, richiamato dall’art. 155 c.c., il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, le disponibilità patrimoniali dell’onerato in rapporto di proporzione con quelle dell’altro genitore, ma anche la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali nella necessità di mantenimento del tenore di vita in precedenza goduto dai minori.

    La misura del contributo per i figli deve essere determinata comparando le disponibilità patrimoniali e le capacità lavorative di entrambi i genitori e considerando, oltre ai redditi effettivi, le potenzialità reddituali accertate e le esigenze dei minori.

  • art. 115 c.p.c.

    La motivazione distingue tra affermazioni rese agli operatori sociali e condotta di non contestazione tenuta nel corso del processo dalla parte, valorizzando quest’ultima per gli effetti processuali suoi propri ex art. 115 c.p.c.

    La non contestazione processuale può essere valorizzata ai fini della decisione; non coincide necessariamente con le dichiarazioni rese dalla parte al di fuori del processo.

  • art. 360 c.p.c.

    Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

    Il ricorso per cassazione deve articolare censure riconducibili ai motivi tassativi previsti dalla legge; non consente di contrapporre una diversa lettura delle prove per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    Ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove sia applicabile, “ratione temporis”, l’art. 348-ter c.c., comma 5, che ne esclude la invocabilità.

    Un ricorso incoerente, privo di autosufficienza o diretto a una rivalutazione complessiva del merito può integrare abuso del diritto di impugnazione e giustificare la responsabilità aggravata; nel caso deciso, tuttavia, la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per la sanzione richiesta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La ricusazione è rimedio per situazioni tipizzate che evidenzino un pericolo di parzialità preesistente al processo; non può fondarsi soltanto sul dissenso rispetto a provvedimenti o scelte processuali del giudice, salvo anomalie tali da non consentire di riconoscere l’atto come provvedimento giurisdizionale e purché sia allegato il nesso con una grave inimicizia.
  • La presentazione di un’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo: il giudice della causa può effettuare una sommaria delibazione di ammissibilità e, in presenza di carenze formali immediatamente rilevabili, consentire la prosecuzione del giudizio.
  • I provvedimenti ordinatori, essendo revocabili e modificabili, non vincolano il giudice chiamato a decidere; il principio opera anche quando il giudice istruttore sia sostituito prima della decisione.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di una violazione processuale deve indicare il pregiudizio concreto arrecato alla parte e spiegare quale diversa situazione processuale o fattuale si sarebbe realizzata con l’osservanza della regola. L’impugnazione non tutela un interesse astratto alla regolarità del processo.
  • L’ascolto del minore può essere svolto da un esperto o dai servizi sociali su mandato del giudice. La sua adeguatezza dipende dalle modalità concrete, dalla professionalità dell’operatore e dalle garanzie che assicurano una partecipazione libera e consapevole; non è decisiva la sola assenza di una formula espressa di delega.
  • I servizi sociali possono essere incaricati di indagini e monitoraggio del nucleo familiare e di verifiche funzionali all’adeguamento del regime di affidamento, purché agiscano sotto la direzione dell’autorità giudiziaria e resti possibile rivolgersi al giudice; tale incarico non equivale, di per sé, a delega della funzione giurisdizionale.
  • La quantificazione del contributo al mantenimento dei figli richiede una valutazione comparativa delle disponibilità patrimoniali e delle capacità lavorative di entrambi i genitori, considerando anche le potenzialità reddituali accertate e le esigenze di mantenimento del tenore di vita dei minori.
  • Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: non consente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie né l’accoglimento di censure che si limitino a contrapporre la ricostruzione di fatto della parte a quella motivata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneAffidamento dei figliAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioniProveSpese di lite
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.