Sentenza n. 3982/2026 - Milano, Sezione 1
in punto: quanto al ricorso n. 1855 del 2026: ESECUZIONE DEL GIUDICATO: delle sentenze rese dal Tribunale di Busto Arsizio nn 284/25, 288/25 e 504/25 sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del difensore per complessivi € 2.689,98; quanto al ricorso n. 1857 del 2026: PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: delle sentenze rese dal Tribunale di Busto Arsizio n. 592 e 711-2024 e della sentenza n. 797/2025 del Tribunale di Milano recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore del difensore per complessivi € 2.890,90, comprensivi di spese ed oneri di legge; quanto al ricorso n. 1858 del 2026: PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: delle sentenze rese dal Tribunale di BUSTO ARSIZIO nn. 447/2024 e 319/2025, aditi quali giudici del lavoro, recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore del difensore per complessivi € 2.842,58, comprensivi di spese ed oneri di legge. Tutte sentenze passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giuste attestazioni rilasciate dalle rispettive Cancellerie, e con le quali è stata disposta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’odierno ricorrente, in quanto antistatario, per complessivi euro 6.860,00 oltre spese generali e accessori di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze dei Tribunali di Busto Arsizio e di Milano, passate in giudicato, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre ricorsi per l'ottemperanza, poi riuniti per connessione soggettiva e sovrapponibilità delle vicende, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Le sentenze dei Tribunali di Busto Arsizio e di Milano avevano condannato il Ministero al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, per complessivi euro 6.860,00 oltre spese generali e accessori di legge. Le pronunce erano state ritualmente notificate al Ministero, erano passate in giudicato per mancata impugnazione e non erano state eseguite. Il ricorrente ha dedotto inoltre l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi. Nel merito li ha accolti, rilevando che le sentenze dei Tribunali di Busto Arsizio e di Milano erano state notificate al Ministero, erano passate in giudicato e che, alla data di proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alle sentenze, riconoscendo al ricorrente le somme spettanti secondo le statuizioni del giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento sono stati nominati commissari ad acta i Direttori generali delle Ragionerie Territoriali dello Stato di Varese e di Milano/Monza/Brianza, competenti rispettivamente per le sentenze dei Tribunali di Busto Arsizio e di Milano, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. I commissari potranno ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso ai commissari, in quanto dipendenti pubblici già inseriti nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di euro 1.000,00 per spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, tenuto conto della connessione e del carattere seriale delle cause.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina normativa e i relativi decreti attuativi.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere dall'amministrazione il pagamento di somme dovute in forza di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, anche quando il titolo riguarda la rifusione delle spese legali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente di promuovere l'azione di ottemperanza per il pagamento della somma dovuta.
- Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di adottare, in via sostitutiva, tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione della pronuncia.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La riunione di più ricorsi per ottemperanza è giustificata dalla connessione soggettiva e dalla sovrapponibilità delle vicende sostanziali, soprattutto quando le controversie seriali riguardano la medesima amministrazione e il mancato pagamento di spese liquidate da sentenze del giudice ordinario.
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