Cassazione Penale, Sentenza n. 3658/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per reati-scopo. Lilaj deduceva: 1) nullità per mancato rinvio dell'udienza richiesto per procurarsi procura speciale e chiedere il concordato in appello alla luce della nuova normativa (d.lgs. n.150/2020), con violazione del diritto di difesa; 2) mancata derubricazione di un capo per lieve entità (art.73 comma 5 DPR 309/1990) e conseguente estinzione per prescrizione, contestando la valutazione del valore della sostanza ("droga parlata") e un errore di cambio; 3) analoga censura su altro episodio (capo N), contestando la qualificazione del denaro rinvenuto come prezzo della fornitura; 4) carenza di prova circa il dolo di partecipazione all'associazione, sia per la breve durata degli eventi sia per la scarsa rilevanza delle intercettazioni. Havari deduceva: 1) violazione di legge e vizi di motivazione nella contestazione di partecipazione all'associazione, sostenendo che i rapporti erano solo con il fratello Adrian e non con una struttura organizzata; 2) insufficiente prova dei reati-scopo (due importazioni), rilevando che l'identificazione del "Mondi" organizzatore con lui è incerta e che, essendo rifugiato politico in Italia, non poteva agevolmente operare dall'Albania.
La decisione
Per Lilaj Samir: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che alla data dell'udienza (7/12/2022) la normativa che avrebbe consentito il concordato in appello non era ancora in vigore, applicandosi il principio "tempus regit actum"; le censure di merito (quantificazione della droga, valutazione delle intercettazioni e partecipazione associativa) sono state considerate censure di fatto non sindacabili in Cassazione. Lilaj è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma di €3.000 in favore della cassa delle ammende. Per Havari Edmond: il ricorso è stato accolto parzialmente; la sentenza impugnata è stata annullata nei suoi confronti e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che gli elementi indizianti nell'appello non raggiungessero la stringente consequenzialità logica necessaria per escludere il dubbio ragionevole (criticando l'uso di "notoria" per dimostrare la possibilità di rientro clandestino in Albania e la debolezza dell'identificazione in "Mondi").
Norme richiamate
art. 178, lett. c) c.p.p.
Invocata dal ricorrente per la nullità dell'ordinanza che respinse il rinvio; la Corte tuttavia ha ritenuto che il rigetto fosse una valutazione di opportunità non sindacabile in Cassazione.
d.lgs. n.150/2020
Riforma che ha reso possibile il concordato in appello per talune fattispecie; la Corte ha ritenuto però che fosse entrata in vigore dopo l'udienza del 7/12/2022, per cui non era applicabile al caso (principio "tempus regit actum").
art. 599-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'accesso al concordato in appello; alla data del giudizio in appello la disposizione che precludeva l'accesso per i delitti di cui all'art.51 comma 3-bis era ancora vigente e dunque la richiesta di rinvio per concordato non poteva essere imposta.
art. 51, comma 3-bis c.p.
Richiamato come norma che escludeva l'accesso al concordato in appello per reati gravi (tra cui associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) fino all'entrata in vigore della riforma; la Corte ha applicato la disciplina vigente al momento del fatto processuale.
art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990
Norma che definisce l'ipotesi di lieve entità per reati sugli stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il prezzo indicato nelle intercettazioni (300 milioni di lek) fosse compatibile con un quantitativo non lieve.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna di Lilaj.
Sentenza Corte Cost. n.186/2000
Richiamata per sostenere che la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende è dovuta salvo assenza di colpa dell'impugnante; la Corte ha ritenuto le doglianze di Lilaj manifestamente inconsistenti.
Massime di principio
- Il principio "tempus regit actum" impone che per l'applicabilità di nuove norme processuali si tenga conto della loro entrata in vigore rispetto al momento processuale rilevante: non è possibile pretendere l'applicazione di una riforma non ancora efficace alla data dell'udienza.
- Le questioni di merito basate sulla valutazione della prova materiale (quantità di droga, significato delle intercettazioni, valutazione economica del prezzo) rappresentano censure di fatto non sindacabili in Cassazione, salvo errori di diritto o vizi logici ed ermeneutici gravi.
- Per l'ipotesi di lieve entità (art.73 DPR 309/1990) la valutazione può fondarsi anche su elementi indiretti come il prezzo esplicitato nelle intercettazioni: valori economici elevati possono essere indizio di quantitativi incompatibili con la lieve entità.
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata anche con un periodo temporale limitato se dalle condotte emerge un "sistema" collaudato; la breve durata non esclude di per sé la "affectio" associativa.
- Le inferenze identificative e le prove indiziarie in tema penale richiedono una catena logica stringente: più i collegamenti sono indiziari, più deve essere forte la consequenzialità logica per superare il dubbio ragionevole; elementi isolati o generici (es. un soprannome non raro) possono non essere sufficienti.
- L'uso della categoria del "fatto notorio" è limitato a conoscenze condivise e riconoscibili come patrimonio comune; non può sostituire l'accertamento probatorio su circostanze specifiche e complesse (es. la capacità di un imputato di rientrare clandestinamente e operare in un paese straniero).
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa, il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare una somma per la cassa delle ammende (art.616 c.p.p.); la manifesta inconsistenza delle doglianze giustifica sanzioni economiche.
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