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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00355/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla compravendita, nel 2007, di un terreno con fabbricato in demolizione inserito in un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica già approvato dal Comune. L'acquirente, per effetto di una clausola del rogito, era divenuta coobbligata con la venditrice nell'attuazione del programma e nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra cui una strada di accesso e dei parcheggi. In seguito, le parti presentarono una variante al programma. L'acquirente agiva in giudizio sostenendo che la variante si fosse resa necessaria per errori del progetto originario e che essa avesse sopportato integralmente costi che avrebbero dovuto gravare per metà sulla venditrice; lamentava inoltre un indebito vantaggio della venditrice. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni per inadempimento, dolo incidente, responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, in subordine il pagamento di somme a titolo di indebito, di riequilibrio contrattuale o di regresso, e ancora la riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c. Il Tribunale riconosceva solo in parte la domanda, condannando la convenuta al pagamento di una somma corrispondente al 50% di alcuni costi ulteriori. La Corte d'appello rigettava invece l'appello, ritenendo che la strada fosse stata realizzata secondo un tracciato scelto autonomamente dall'acquirente e non imposto da impossibilità progettuali, che i parcheggi maggiori fossero stati richiesti dal Comune e accettati dall'acquirente, e che mancasse prova del pagamento dell'IVA su talune spese tecniche. In cassazione l'acquirente denunciava omessa pronuncia sulle domande di riequilibrio contrattuale, regresso, riduzione del prezzo, arricchimento senza causa e supplemento di CTU, oltre a violazione dell'art. 115 c.p.c. per il rimborso IVA e a omessa pronuncia sulle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva in realtà deciso nel merito tutte le domande, escludendo i presupposti del riequilibrio contrattuale, del regresso, della riduzione del prezzo e dell'arricchimento senza causa, sulla base dell'accertamento che la strada e i parcheggi erano stati realizzati per scelta autonoma dell'acquirente o per richiesta del Comune, senza errore progettuale imputabile alla venditrice. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'IVA, affermando che dalla debenza legale dell'IVA non deriva automaticamente la prova del suo effettivo pagamento, occorrendo la documentazione della rivalsa e del versamento, non potendosi sovrapporre il dover essere all'essere. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulle spese, osservando che il rigetto integrale dell'appello e la condanna alle spese del grado implicavano il rigetto implicito della censura sulle spese di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.

    È richiamato come parametro per le censure di omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizi processuali.

  • art. 1489 c.c.

    La domanda di riduzione del prezzo è stata esclusa perché non risultava un vincolo impeditivo alla demolizione del fabbricato né un difetto che imponesse il diverso tracciato dell'opera.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa subordinata ad altre domande è preclusa quando la domanda principale sia stata respinta nel merito per infondatezza, e non per difetto originario del titolo.

  • art. 2042 c.c.

    È richiamato per il principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione è stata respinta perché la prova del pagamento dell'IVA non può desumersi automaticamente dal solo pagamento del compenso al professionista.

  • art. 21 d.P.R. 633/72

    La fattura è il documento attraverso il quale si esercita la rivalsa IVA e costituisce prova del relativo meccanismo fiscale.

  • art. 13, co. 1 quater

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza esaminare singolarmente ogni etichetta difensiva, respinge nel merito le domande che quelle deduzioni sorreggono, fornendo una motivazione incompatibile con il loro accoglimento.
  • L'azione di arricchimento senza causa proposta in via subordinata è esperibile solo se la domanda principale difetta ab origine di titolo; se la domanda principale viene rigettata perché infondata nel merito, la subordinata ex art. 2041 c.c. resta preclusa.
  • La riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c. presuppone che il bene o la situazione di fatto rendano effettivamente impossibile o giuridicamente impedita la prestazione o l'utilizzazione pattuita; se l'opera è stata realizzata per scelta autonoma dell'interessato, manca il presupposto per il rimedio.
  • La debenza legale dell'IVA su una prestazione non equivale, di per sé, a prova del suo effettivo pagamento da parte del committente: per ottenerne il rimborso occorre dimostrare documentalmente la rivalsa e il versamento, tipicamente mediante fattura.
  • Quando l'appello è integralmente rigettato nel merito e l'appellante è condannato alle spese del grado, la censura sulle spese di primo grado deve intendersi implicitamente respinta, non essendovi omissione di pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaNullità

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