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Sentenza

Sentenza n. 534/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1293/2024 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro il 12.11.2024, pubblicata il 25.11.2024 (repert. n. 2058/2024 del 25/11/2024 - R.G. n. 75/2017), notificata il 10.12.2024 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il titolare di un’impresa di costruzioni ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato la Provincia di Crotone al pagamento di euro 91.372,42, oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo, nonché delle spese di giudizio liquidate in euro 22.347,00 oltre accessori. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione, ma la Provincia non aveva dato prova dell’adempimento e non si è costituita nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, la rivalutazione e gli interessi, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo successivo all’ordine giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo della Provincia di Crotone di dare integrale esecuzione al giudicato, detratto quanto eventualmente già pagato, mediante pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi nella misura legale prevista dal titolo. Ha inoltre ritenuto ammissibile e fondata la domanda di penalità di mora anche trattandosi di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e opera fino all’adempimento spontaneo oppure, in caso di inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta del creditore, una volta decorso il termine assegnato all’amministrazione. La Provincia è stata condannata anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.852,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti poiché il titolo era passato in giudicato, era stato notificato e l’amministrazione non aveva provato l’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la misura è ammissibile anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 781, l. n. 208/2015

    È richiamato quale intervento normativo che ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., confermando il riferimento alla penalità di mora nell’ambito dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato, detraendo soltanto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e per l’assegnazione di un termine specifico per l’esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire contiene una condanna al pagamento di somme di denaro.
  • La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si aggiunge agli interessi già dovuti in forza del titolo, avendo funzione sanzionatoria.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può operare fino all’adempimento spontaneo o, in caso di inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l’intervento e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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