Cassazione Penale, Sentenza n. 41819/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/12/2022 con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (14/11/2022). A carico del TRAPASSO erano contestati il concorso in omicidio volontario (artt.110, 575, 577 nn.1,3,4 c.p.) in relazione ad aggravanti richiamate (art.61 n.1 c.p., art.71 D.Lgs.159/2011) e reati relativi alla detenzione di armi e norme della legge 895/1967, in concorso con Figliuzzi Salvatore Antonio e Sturiale Ilaria. L'ordinanza cautelare si fondava su dichiarazioni testimoniali, tabulati e intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese video, tracciati satellitari dei veicoli, esiti di perquisizioni e sulla confessione parziale di Figliuzzi. La ricostruzione accusatoria: TRAPASSO avrebbe partecipato al piano preordinato (simulazione di un guasto all'auto per attirare la vittima) e poi avrebbe seguito l'autore materiale dopo l'omicidio; inoltre intercettazioni farebbero emergere possesso/disponibilità di armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per concorso in omicidio, valorizzando il complesso degli elementi (video, gps, tabulati, intercettazioni, dichiarazioni e confessione del Figliuzzi) e ha escluso che la difesa abbia dimostrato una alternativa plausibile o un travisamento probatorio. Quanto alla detenzione di arma, la Corte ha ritenuto ammissibile l'interpretazione data dalle intercettazioni dal giudice di merito e non ha riscontrato manifesta irragionevolezza. Sull'esigenza cautelare la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale: la gravità del fatto, le modalità e la personalità degli indagati giustificano il pericolo di reiterazione, senza che sia necessario individuare "occasioni prossime" di ripetizione del reato; eventuali presunzioni legali (doppia presunzione di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) trovano applicazione nel caso concreto. In sintesi, confermata la custodia cautelare in carcere nei confronti del TRAPASSO.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
"nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza»"
La Corte richiama che la nozione di "indizio" nella norma è valutativa e prognostica: i gravi indizi vanno intesi come elementi che, nel loro insieme, rendono qualificatamente probabile la futura condanna. Il giudice cautelare deve qualificare il significato incriminante degli elementi in chiave prognostica
art. 274 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Regola il pericolo di reiterazione della condotta come presupposto per la misura cautelare. La Corte precisa che l'elemento di "attualità" richiesto dalla riforma 2015 rafforza il dovere argomentativo ma va valutato sulla base della gravità e delle modalità del fatto e della personalità, non richiedendo l'individuazione di "occasioni prossime" esterne
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare la composizione del Tribunale in sede di riesame (norma procedurale sul collegio giudicante)
art. 110, 575, 577 nn.1,3,4 c.p.
Norme sostanziali che disciplinano il concorso nel reato (art.110) e l'omicidio volontario e relative circostanze aggravanti; la Corte ritenne sussistenti gravi indizi di concorso nel delitto per la partecipazione antecedente e successiva al fatto
art. 61 n.1 cod. pen. e art. 71 D.Lgs. 159/2011
Circostanze aggravanti e richiamo a fattori connessi alla commissione del reato; menzionate nella contestazione originaria e valutate nel quadro complessivo degli addebiti
art. 2 e 7 legge 895/1967
Rinvio a norme concernenti l'uso e la detenzione di armi; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni potessero avvalorare indizi di disponibilità di armi
art. 533 e art. 530 cod. proc. pen. (richiami giurisprudenziali)
Richiamati nella motivazione come parametri del giudizio nell'eventuale decisione di merito (regole sulla prova e incertezza). La Corte spiega che tali regole non si applicano direttamente al giudizio cautelare ma sono utili in sede prognostica
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art.274)
Modifica che ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte interpreta la riforma come rafforzamento dell'argomentazione richiesta al giudice, ma non come obbligo di dimostrare "occasioni prossime"
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice valuta il quadro indiziario in chiave prognostica: non si tratta di accertare la colpevolezza definitiva, ma di verificare se gli elementi raccolti rendano qualificatamente probabile una condanna futura
- La Corte di legittimità non riesamina in modo libero le risultanze probatorie: il controllo è sulla completezza, logica e non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, non una nuova valutazione dei fatti
- La partecipazione antecedente all'evento delittuoso (aiuto prestato prima della consumazione) integra concorso, mentre l'aiuto prestato dopo l'evento può rientrare nel favoreggiamento; occorre valutare temporalità e contenuto dell'azione
- Intercettazioni e conversazioni, se interpretate in modo coerente e non manifestamente illogico dal giudice, possono costituire gravi indizi anche per reati di possesso di armi; non è richiesta la prova assoluta in sede cautelare
- Sull'esigenza cautelare di reiterazione, il requisito di "attualità" va comprovato in termini argomentativi con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'indagato; non è necessario dimostrare l'esistenza di "occasioni prossime" esterne di commissione
- Le spiegazioni alternative proposte dalla difesa devono essere concrete e plausibili: semplici possibilità o deduzioni non confutanti non costringono il giudice a ritenere assenti gravi indizi
- Quando un coimputato confessa assumendo l'esclusiva responsabilità, il giudice deve valutare la attendibilità parziale della confessione, specialmente se sussistono elementi obiettivi che la smentiscono o la rendono strumentale
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