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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26752/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in sei motivi: 1) dedotta violazione del principio ne bis in idem per presunta identità naturalistica tra i reati di truffa e insolvenza fraudolenta già giudicati e i reati di bancarotta contestati; 2) vizio di motivazione per omissione di adeguato esame circa la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, anche alla luce di lacune investigative e svalutazione dei beni distratti; 3) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello e mancata acquisizione di testimonianze ritenute necessarie per provare destinazione delle merci e valore dell'esposizione; 4), 5) e 6) censure sul trattamento sanzionatorio: mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, errata determinazione degli aumenti di pena per le aggravanti e questioni relative alle pene accessorie (fallimentari e comuni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la responsabilità del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, respingendo il principio di assorbimento con i precedenti reati di truffa e insolvenza fraudolenta in quanto fattispecie distinte, autonome e storicamente consequenziali. Ha ritenuto corretta la valutazione dell'aggravante per il consistente danno patrimoniale (anche considerando una possibile svalutazione dei beni), ha giudicato infondata la doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello perché le prove invocate non erano sopravvenute e sarebbero state irrilevanti, e ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti e della determinazione della pena. Ha inoltre chiarito che la Corte territoriale ha solo rideterminato le pene accessorie fallimentari in funzione della pena principale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Riferimento alle lettere b) e d) come limiti del ricorso per vizio di motivazione e per omessa rinnovazione dell'istruttoria: il vizio è rilevante solo se la mancata rinnovazione riguarda prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al contenuto esplicativo del provvedimento impugnato.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della nuova formulazione dopo pronuncia di illegittimità costituzionale: impone la verifica del possibile ne bis in idem valutando la conformazione naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) per stabilire identità dell'idem factum.

  • art. 28 e ss. cod. pen.

    Richiamati in tema di pene accessorie: la Corte territoriale ha rideterminato soltanto le pene accessorie fallimentari adeguandole alla pena principale seguendo i criteri usati per la determinazione della stessa.

Massime di principio

  • Il reato di bancarotta fraudolenta è distinto dalla truffa e dall'insolvenza fraudolenta: se le condotte sono cronologicamente e materialmente autonome possono coesistere anche con precedenti condanne, escludendo l'assorbimento per idem factum.
  • Per configurare il ne bis in idem occorre valutare la conformazione naturalistica completa del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); la mera prossimità temporale o somiglianza generica non è sufficiente.
  • La valutazione dell'aggravante del danno si basa sulla diminuzione globale della massa attiva e non solo su percentuali: anche una sostanziale svalutazione dei beni può non escludere la rilevanza del danno se la perdita residua è significativamente rilevante.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammissibile solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; prove già disponibili ma non assunte in primo grado non giustificano di per sé la rinnovazione.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a richiamare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli; è sufficiente che indichi gli elementi decisivi che giustificano il diniego.
  • La determinazione delle pene accessorie deve essere coerente con la pena principale e può essere adeguata in rapporto a quest'ultima, senza che ciò implichi la necessità di una completa riformulazione se la logica del calcolo è corretta.

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