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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07203/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori, assunti per attività di custodia, controllo accessi, archiviazione documenti e attività informativa presso il campo nomadi e gli uffici anagrafe, hanno chiesto l'accertamento del diritto a essere inquadrati nel terzo livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta: i giudici di merito hanno ritenuto corretta l'applicazione del CCNL Multiservizi, richiamando l'art. 2070 c.c. e la corrispondenza tra attività svolta e contratto collettivo. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: nullità della sentenza per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la loro tesi era che, essendo unica l'attività d'impresa, unico dovesse essere il CCNL applicabile; violazione e falsa applicazione dell'art. 2070 c.c., sostenendo che, in presenza di un'unica attività aziendale e di una pregressa applicazione costante del CCNL Terziario agli altri dipendenti, tale contratto dovesse applicarsi anche ai nuovi assunti; omessa pronuncia e motivazione incongrua. La Corte d'appello aveva invece impostato la decisione come se la domanda si fondasse sulla distinzione tra attività principale e accessoria, richiedendo ai lavoratori di provare che l'attività principale rientrasse nel terziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nei limiti esposti: ha rilevato che la Corte d'appello aveva travisato la domanda, poiché i ricorrenti non invocavano il criterio merceologico dell'art. 2070 c.c. per attività principali/accessorie, ma il vincolo negoziale derivante dalla protratta e non contestata applicazione di fatto del CCNL Terziario all'unica attività di impresa. Ha quindi affermato che, nel sistema dei contratti collettivi di diritto comune, l'art. 2070 c.c. non opera, salvo ipotesi residue non ricorrenti; l'efficacia del contratto collettivo discende dall'adesione delle parti, anche implicita, desumibile da comportamento concludente. Poiché non era contestato che la società avesse costantemente applicato il CCNL Terziario prima dell'assunzione dei ricorrenti, questi non erano onerati di dimostrare la riconducibilità dell'attività al settore terziario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2070 c.c.

    non si applica, salvo il caso residuo in cui l'imprenditore svolga diverse attività economiche autonome e sia necessario individuare il contratto collettivo per il personale addetto alle singole attività; nella contrattazione collettiva di diritto comune il criterio dell'attività effettiva non è decisivo, salvo le eccezioni indicate

  • art. 1372 c.c.

    il contratto collettivo di diritto comune è efficace nei confronti delle parti stipulanti per vincolo negoziale

  • art. 1387 c.c. e ss.

    il contratto collettivo vincola anche i soggetti che hanno conferito mandato alle parti stipulanti secondo le regole della rappresentanza

  • art. 36 Cost.

    resta salva la tutela della retribuzione adeguata quando non sia applicato alcun contratto collettivo oppure sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    richiamato solo per la riserva di motivazione in camera di consiglio

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel sistema della contrattazione collettiva di diritto comune, l'applicazione di un CCNL non dipende in via generale dal settore merceologico dell'attività d'impresa, ma dalla volontà delle parti, espressa o desumibile da comportamenti concludenti, come la costante e non contestata applicazione del contratto.
  • La reiterata applicazione di fatto di uno specifico CCNL all'interno della medesima impresa può integrare un comportamento concludente idoneo a vincolare il datore di lavoro anche nei confronti dei nuovi assunti che chiedano di beneficiarne.
  • Quando la domanda si fonda sull'adesione implicita al contratto collettivo già applicato in azienda, il lavoratore non è tenuto a provare che le mansioni svolte rientrino nella sfera oggettiva del CCNL secondo il criterio dell'art. 2070 c.c., se tale norma è impropriamente evocata.
  • Il giudice di merito deve decidere la controversia secondo la causa petendi effettivamente dedotta; è viziata la sentenza che trasformi la domanda in una diversa, fondata sul criterio dell'attività principale/accessoria anziché sul vincolo derivante dall'uso aziendale del CCNL.
  • L'art. 2070 c.c. conserva un ambito residuale e non può essere utilizzato per negare l'efficacia negoziale di un CCNL di diritto comune validamente recepito dall'impresa tramite adesione espressa o implicita.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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