Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società aveva già visto rigettato in cassazione il proprio ricorso contro una decisione della CTR in tema di avvisi di accertamento ICI relativi ad anni d'imposta 2006 e 2007. Proponeva quindi ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione deducendo un errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe supposto erroneamente che gli avvisi ICI riguardassero il valore di terreni confluiti in un lotto unico, mentre l'avviso per il 2006 avrebbe riguardato soltanto un mappale; inoltre la Corte avrebbe omesso di esaminare un motivo di ricorso relativo alla diversa valutazione venale del terreno per lo stesso anno d'imposta. Il ricorso per revocazione era articolato in due motivi e corredato da memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero a contestare la valutazione degli atti e del contenuto della decisione impugnata, cioè un errore di giudizio non revocabile. La Corte ha inoltre osservato che la questione del valore dei terreni per lo stesso anno non era stata illustrata con specifica decisività revocatoria e che il ricorso difettava di autosufficienza nella parte in cui non individuava con precisione il motivo di cassazione asseritamente omesso. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché il Comune era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
la revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso e non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni o apprezzamenti compiuti dalla Corte su atti e risultanze processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 395 c.p.c.
la Corte richiama in generale il perimetro dei motivi di revocazione, escludendo che le doglianze dedotte rientrino nell'errore di fatto revocatorio
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo per un errore di fatto decisivo, consistito in una falsa percezione di un dato emergente dagli atti e non controverso; non è invece ammessa quando la censura investa la valutazione giuridica o probatoria compiuta dalla Corte.
- Non costituisce errore revocatorio la contestazione dell'apprezzamento che la Corte abbia dato di atti processuali o di documenti già esaminati, poiché in tal caso la doglianza si risolve in un errore di giudizio.
- Il ricorso per revocazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente il motivo di cassazione asseritamente omesso o mal percepito, non essendo sufficiente una generica deduzione di omissione.
- Quando la decisione impugnata abbia espressamente esaminato tutti i motivi di ricorso e li abbia rigettati mediante una valutazione del contenuto della sentenza di merito, non è configurabile un errore di fatto revocatorio ma, al più, una richiesta di nuovo esame del merito inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti normativi, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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