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Sentenza

Sentenza n. 1767/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 10218 dell'11 luglio 2025 con il quale è stata dichiarata l'invalidità della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025, in relazione all' "intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi - Foglio 87, mappale 542" eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato "Quartiere San Marco", sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 11861 del 8 agosto 2025 con il quale è stata sospesa l'agibilità e l'utilizzo degli immobili interessati dall' "intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi - Foglio 87, mappale 542" eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato "Quartiere San Marco", sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; ove occorra e per quanto di ragione del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 8498 del 11 giugno 2025 con il quale sono state richieste le integrazioni documentali nell'ambito del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. n. 241 del 1990 della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025; di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal Condominio “Quartiere San Marco” il 23.12.2025: - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 15525 del 24 ottobre 2025 con il quale è stata confermata l’invalidità della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025, in relazione all’ “intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi – Foglio 87, mappale 542” eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato “Quartiere San Marco”, sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 17385 del 26 novembre 2025 con il quale è stata dichiarata l’invalidità della segnalazione certificata di agibilità presentata ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. 15974 del 3 novembre 2025, in relazione all’ “intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi – Foglio 87, mappale 542” eseguito sul Complesso Immobiliare costituito dal Condominio denominato “Quartiere San Marco”, sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; - di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi;

Giustizia amministrativa202502585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti comunali che hanno dichiarato invalide le segnalazioni certificate di agibilità relative a interventi di rinforzo strutturale e hanno sospeso l’agibilità e l’utilizzo degli immobili

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Varallo ha dichiarato invalide una SCA parziale relativa agli edifici 4 e 5 e una successiva SCA relativa all’edificio 3, sospendendo l’agibilità e l’utilizzo degli immobili. Gli interventi riguardavano l’incamiciamento di pilastri e travi per incrementare la capacità portante, eseguiti dopo che una consulenza tecnica disposta in sede civile aveva evidenziato criticità strutturali e ulteriori problematiche edilizie e igienico-sanitarie. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.P.R. 380/2001, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria, genericità e indeterminatezza della motivazione, difetto di potere, nonché violazione della disciplina antincendio. In particolare, ha sostenuto che le SCA riguardassero esclusivamente gli interventi strutturali sugli elementi indicati, senza modificare i requisiti igienico-sanitari, catastali, energetici, di accessibilità o di sicurezza antincendio già attestati con l’agibilità originaria del 2013. Il condominio ha inoltre dedotto che il Comune non avesse mai adottato un provvedimento di autotutela volto a rimuovere o dichiarare invalida l’agibilità originaria e che la nota comunale del 30 novembre 2023 costituisse soltanto una richiesta di produzione di nuova documentazione, non una determinazione di secondo grado. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asseriti vizi delle deliberazioni condominiali, mancata notifica ai condomini dissenzienti e tardiva impugnazione delle precedenti comunicazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Ha ritenuto che il condominio fosse legittimato a impugnare gli atti riguardanti parti comuni, anche tramite l’amministratore, e che i condomini dissenzienti non fossero, per ciò solo, controinteressati sostanziali. Ha inoltre escluso che le note comunali del 30 novembre 2023 e dell’11 giugno 2025 avessero natura di definitive determinazioni lesive autonomamente impugnabili: la prima si limitava a richiedere nuova documentazione, riservando ulteriori decisioni; la seconda assegnava un termine per integrare la SCA. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il certificato di agibilità non ha una scadenza intrinseca e, una volta rilasciato, conserva efficacia finché non venga rimosso con un provvedimento di autotutela, salvo che interventi successivi abbiano alterato la conformazione originaria dell’immobile. Il Comune non aveva adottato alcun provvedimento di secondo grado diretto a invalidare l’agibilità del 2013; la nota del 30 novembre 2023 non poteva essere equiparata a tale provvedimento. L’amministrazione ha quindi illegittimamente dichiarato invalide le SCA e sospeso l’utilizzo degli immobili senza confrontare la documentazione prodotta con l’agibilità originaria e senza distinguere gli effetti delle modifiche strutturali dai requisiti rimasti immutati. L’immutazione dell’assetto originario può incidere sull’agibilità limitatamente ai profili modificati, mentre l’agibilità resta valida per gli altri aspetti fino a eventuale rimozione in autotutela. Sono stati pertanto annullati i provvedimenti impugnati. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’annullamento dell’atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente avrebbe dovuto provare condotta illecita, colpa, nesso causale, evento dannoso, nonché an e quantum del danno. Nell’azione risarcitoria opera pienamente il principio dispositivo e non il temperamento del metodo acquisitivo. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    Il testo richiama le condizioni necessarie per conseguire l’agibilità degli immobili.

    L’agibilità già conseguita non ha una scadenza intrinseca; gli interventi successivi possono incidere sulla sua efficacia limitatamente ai profili alterati, mentre per la rimozione dell’attestazione originaria occorre un provvedimento di secondo grado.

  • art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990

    Il testo richiama i poteri dell’amministrazione di verifica della segnalazione certificata e le relative misure conseguenti.

    La comunicazione di richiesta di integrazioni non equivale, di per sé, a una determinazione definitiva di invalidità dell’agibilità preesistente; l’amministrazione deve adottare una specifica determinazione quando intenda rimuovere gli effetti della segnalazione o dell’attestazione già esistente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il difetto di motivazione è stato dedotto nei motivi aggiunti, ma la decisione è stata fondata principalmente sull’assenza di un provvedimento di autotutela e sull’omesso confronto con l’agibilità originaria.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il Collegio ha fissato sollecitamente l’udienza di merito in luogo della concessione di una misura cautelare specifica.

    La tutela cautelare è stata assicurata mediante sollecita definizione del merito.

  • art. 222 r.d. 1265/1934

    Il Comune aveva informato l’ASL per valutare un eventuale provvedimento di inagibilità e sgombero.

    Nel caso concreto l’ASL ha escluso la sussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento sanitario di inagibilità e sgombero.

Massime di principio

  • Il certificato o l’attestazione di agibilità non è soggetto a una scadenza intrinseca; una volta conseguito, conserva efficacia finché non venga rimosso mediante uno specifico provvedimento di autotutela o altro provvedimento di secondo grado adottato dall’amministrazione competente.
  • Quando interventi edilizi successivi modificano soltanto alcuni elementi dell’immobile, l’agibilità preesistente può essere incisa limitatamente ai profili interessati dalle modifiche, mentre resta valida per tutti gli altri requisiti non alterati, salvo l’adozione di un provvedimento di secondo grado che disponga diversamente.
  • La richiesta di integrazioni documentali nell’ambito della verifica di una segnalazione certificata non costituisce una definitiva dichiarazione di invalidità dell’agibilità preesistente quando l’amministrazione si riserva ulteriori determinazioni e non accerta formalmente la carenza dei requisiti.
  • L’amministrazione che intenda dichiarare invalida una nuova segnalazione di agibilità relativa a interventi parziali deve confrontare la documentazione prodotta con l’agibilità originaria e motivare specificamente quali requisiti siano stati modificati o risultino carenti; non può estendere indistintamente l’invalidità a profili rimasti immutati.
  • Nell’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione l’annullamento dell’atto illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento. Il ricorrente deve provare gli elementi costitutivi dell’illecito, compresi condotta colposa, nesso causale, evento dannoso, an e quantum del danno; opera pienamente il principio dispositivo e non il temperamento del metodo acquisitivo.
  • Il condominio è legittimato a impugnare gli atti amministrativi riguardanti parti comuni dell’edificio anche tramite l’amministratore; il condomino dissenziente rispetto alla deliberazione di promuovere il giudizio non è, per ciò solo, un controinteressato sostanziale da evocare necessariamente in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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