Cassazione Civile, Ordinanza n. 06097/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2015 nei confronti di una società poi fallita, sulla base di una ricostruzione induttiva del reddito. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’omesso versamento dell’imposta a debito non integrasse omessa dichiarazione IVA e che, ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, dovessero essere considerati anche i costi correlati ai ricavi accertati, con conseguente riduzione del debito IVA rispetto a quello preteso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. (richiamato nel ricorso come art. 136, secondo comma, n. 4), ex art. 360, n. 4, c.p.c.; secondo, violazione dell’art. 55 d.P.R. 633/1972, dell’art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per aver applicato all’IVA criteri relativi alle imposte dirette e per non aver considerato l’asserita inutilizzabilità dei registri IVA non esibiti in sede di accertamento con adesione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale solo apparente perché non consentiva di comprendere l’effettivo iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito e, in particolare, perché faceva riferimento a principi sulla determinazione induttiva dei costi senza spiegare come essi potessero incidere sull’IVA, materia nella quale i costi non hanno incidenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della decisione tributaria deve consentire di percepire il fondamento del decisum; la mera esistenza grafica della motivazione non basta se il ragionamento non è intellegibile.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la mancanza di una motivazione effettiva e comprensibile della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio processuale deducibile come nullità della sentenza.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel secondo motivo per contestare la disciplina applicabile all’accertamento IVA in presenza di ricostruzione induttiva.
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla documentazione non esibita in sede amministrativa e alla sua utilizzabilità probatoria.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro del riparto dell’onere della prova in tema di accertamento fiscale.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo formalmente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permette di ricostruire il fondamento della decisione senza ricorrere a congetture.
- In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è un vizio processuale che comporta la cassazione della sentenza.
- Nel controllo sull’accertamento IVA, il giudice non può applicare in modo automatico principi elaborati per le imposte dirette sulla determinazione forfetaria dei costi, se tali principi non sono pertinenti alla struttura del tributo esaminato.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza, i motivi ulteriori che investono il merito restano assorbiti.
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