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Sentenza

Sentenza n. 5981/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro e Previdenza - n. 3794/2025, depositata e resa pubblica in data 27.03.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G.g. 2492/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202600562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 1.000 euro sulla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività e la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né allegare l'avvenuto pagamento o fornire giustificazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza né aveva dimostrato l'adempimento, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ricordato che il giudizio di ottemperanza mira a garantire al vincitore gli effetti pratici della pronuncia e che l'amministrazione è priva di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, residuando una limitata discrezionalità solo sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti e riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dalla serialità dei ricorsi. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il procedimento di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora è stata ritenuta non applicabile allo stato.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta per difetto attuale dei presupposti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente, nel caso concreto, di procedere con l'azione di ottemperanza.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere del giudice amministrativo di disporre le misure necessarie all'attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenza di risorse finanziarie.
  • L'amministrazione non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione del giudicato; può conservare soltanto una limitata discrezionalità sulle concrete modalità, cioè sul quomodo, dell'esecuzione.
  • La mancata dimostrazione dell'adempimento, unita al decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesti l'inadempimento né ne fornisca giustificazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, al momento della decisione, non siano ancora comprovati i presupposti per sanzionare un'ulteriore e perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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