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Sentenza

Sentenza n. 920/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 0041047/2021 del 19.03.21, prot. gen. n.150999, notificata in pari data, con cui il Comune di Lecce ha “comunica(to) il DINIEGO del permesso di costruire” relativo ad un “progetto per la realizzazione di una nuova costruzione a destinazione residenziale da realizzarsi su un lotto di terreno sito in località San Ligorio, alla Degli Ulivi, distinto al N.C.T. al foglio 179 p.lla 13”; - ove occorra della nota prot. n.21421 del 10.02.21 “comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10/bis L.241/90 …” nonché, di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto, anche allo stato non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202100876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per una nuova costruzione residenziale, motivato dal contrasto con le prescrizioni sulle distanze dalle strade

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire e, ove occorrente, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del d.P.R. 495/1992 e dell'art. 5 del regolamento edilizio comunale, nonché travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che il lotto confinasse con una strada privata, rispetto alla quale non si applicherebbero le distanze invocate, e con una strada pubblica di tipo F; poiché l'area sarebbe assistita da uno strumento urbanistico vigente e tipizzata come edificabile, non troverebbe applicazione la distanza di 10 metri prevista per le strade di tipo F in assenza di strumento urbanistico. Ha inoltre sostenuto che l'art. 5 del regolamento edilizio consentisse di determinare l'allineamento sulla base dell'edificio esistente sul lotto contiguo. La questione paesaggistica, inizialmente posta tra i motivi ostativi, è stata superata dall'amministrazione a seguito delle osservazioni del privato; il diniego definitivo è rimasto fondato esclusivamente sul contrasto con l'art. 28 del d.P.R. 495/1992.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 28 del d.P.R. 495/1992 persegua finalità di tutela dell'incolumità dei conducenti e della popolazione e disciplini le distanze dal confine stradale per le nuove costruzioni. Ha osservato che, per le strade di tipo E e F, nei casi ordinari non sono previste distanze minime per la sicurezza della circolazione, mentre, in assenza di strumento urbanistico vigente, il comma 3 stabilisce per le strade di tipo F una distanza minima di 10 metri. Quanto all'art. 5 del regolamento edilizio comunale, il giudice ha ritenuto che esso consenta il riferimento ai fronti degli edifici contigui o all'allineamento prevalente solo in mancanza di apposite previsioni urbanistiche. Nel caso concreto, lungo un fronte stradale di circa 100 metri insisteva soltanto un piccolo fabbricato, prospiciente la strada per circa 5 metri; tale unica costruzione non poteva quindi costituire un allineamento prevalente. La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente a ricostruire l'iter logico-giuridico, mentre il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che l'allineamento prevalente coincidesse con il confine stradale prospettato per la nuova costruzione, né aveva chiesto all'ufficio tecnico le necessarie verifiche. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. 495/1992

    Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D.

    La disposizione disciplina le distanze dal confine stradale per le nuove costruzioni e per gli interventi assimilati, con finalità di tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità delle persone. Per le strade di tipo F, in assenza di strumento urbanistico vigente, è prevista una distanza minima di 10 metri.

  • art. 5 regolamento edilizio del Comune di Lecce

    In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall'allineamento prevalente nell'isolato lungo l'intero fronte stradale compreso tra due vie.

    Il criterio dell'allineamento degli edifici contigui o prevalente presuppone l'assenza di apposite previsioni urbanistiche e richiede un assetto edilizio sufficientemente significativo; un solo piccolo fabbricato su un fronte stradale di circa 100 metri non integra un allineamento prevalente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi consente al privato di presentare osservazioni; nel caso concreto le osservazioni hanno determinato il superamento del rilievo paesaggistico, mentre è rimasto insuperato il contrasto con la disciplina delle distanze stradali.

Massime di principio

  • Il diniego di un permesso di costruire può essere legittimamente fondato sul contrasto del progetto con le distanze minime dal confine stradale previste dall'art. 28 del d.P.R. 495/1992, trattandosi di prescrizioni dirette a tutelare la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone.
  • Il criterio dell'allineamento determinato dai fronti degli edifici contigui o dall'allineamento prevalente dell'isolato opera soltanto in mancanza di apposite previsioni urbanistiche e richiede un assetto edilizio effettivamente prevalente e rappresentativo dell'intero fronte stradale.
  • La presenza di un unico piccolo fabbricato su un fronte stradale esteso non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza di un allineamento prevalente idoneo a derogare alle prescrizioni sulle distanze stradali.
  • La motivazione del diniego edilizio è sufficiente quando consente di ricostruire la ragione ostativa, purché il privato non dimostri, con elementi concreti, l'erroneità dell'accertamento tecnico-amministrativo relativo all'allineamento e alle distanze.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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